- I lavori di pubblica utilità nell'ordinamento vigente
- I lavori di pubblica utilità per i reati stradali
I lavori di pubblica utilità nell'ordinamento vigente
Nel nostro ordinamento, i lavori di pubblica utilità sono previsti in diverse norme, tra cui:
- articolo 186 del Codice della Strada (guida in stato di ebbrezza; rifiuto di sottoporsi agli accertamenti), come modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120, ;
- articolo 187 Codice della Strada (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti; rifiuto di sottoporsi agli accertamenti), come modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120;
- articolo 165, comma 1, del Codice penale, come sostituito dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui il corretto svolgimento del lavoro di pubblica utilità può essere posto come condizione per usufruire della sospensione condizionale della pena (in caso di non opposizione da parte dell'imputato);
- articoli 102 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui il lavoro di pubblica utilità può essere applicato come misura per convertire le pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato;
- Decreto legge 26 aprile 1993, n. 122 convertito con modificazioni in legge 25 giugno 1993, n. 205 recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, secondo cui il lavoro di pubblica utilità può essere applicato come sanzione accessoria in caso di condanna per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della Legge 13 ottobre 1975, n. 654 (ratifica ed esecuzione della convenzione Internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966) o per uno dei reati previsti dalla Legge 9 ottobre 1967, n. 962 (Prevenzione e repressione del delitto di genocidio);
- articoli 54 e seguenti del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo cui il lavoro di pubblica utilità può essere applicato dal giudice di pace come pena principale in alternativa alle altre pene e su richiesta dell'imputato;
- articolo 73, comma 5 bis, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in base al Decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272 convertito in Legge 21 febbraio 2006, n. 49, secondo cui il lavoro di pubblica utilità può essere applicato come pena sostitutiva per i reati in tema di sostanze stupefacenti, se ricorre la circostanza attenuante del fatto di lieve entità e se il condannato è tossicodipendente o comunque assuntore di stupefacenti;
- articolo 224 bis del Codice della strada, introdotto dall'articolo 6 della Legge 21 febbraio 2006, n. 102, secondo cui il lavoro di pubblica utilità può essere applicato come sanzione amministrativa accessoria,, in aggiunta alle pene previste, in caso di condanna per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del codice della strada.
I lavori di pubblica utilità per i reati stradali
Gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada prevedono rispettivamente i reati di guida in stato di ebbrezza e guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti nonchè il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti.
In caso di condanna per uno di questi reati, il giudice può disporre la sostituzione della pena detentiva e/o pecuniaria col lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del Decreto Legislativo del 28 agosto 2000, n. 274, purchè l'imputato non si opponga.
Non è quindi necessaria una specifica richiesta dell'imputato per ottenere i lavori di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria, ma è sufficiente che lo stesso non manifesti la propria opposizione.
Nella pratica è però opportuno palesare al giudice la propria intenzione di svolgere i lavori di pubblica utilità anche con una formale richiesta, prima che sia pronunciata la sentenza.
Questo a differenza di quanto previsto in generale dall'articolo 54 del Decreto Legislativo n. 274/00 per i reati di competenza del giudice di pace, per i quali è invece necessaria una specifica richiesta di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità ("Il giudice di pace può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità solo su richiesta dell'imputato").
In cosa consiste il lavoro di pubblica utilità?
Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Le norme in questione prevedono che i lavori debbano essere svolti nell'ambito della provincia di residenza.
Invero la Corte Costituzionale ha ammesso il lavoro di pubblica utilità anche fuori dalla provincia di residenza (Corte Costituzionale, sentenza del 5 luglio 2013, n. 179).
I vantaggi
Se i lavori sono svolti positivamente dal condannato, questi ottiene i seguenti benefici:
- il reato viene dichiarato estinto;
- il periodo di sospensione della patente viene dimezzato;
- la confisca del veicolo viene revocata.
L'ufficio esecuzione penale (UEPE), su incarico del giudice, ha il compito di verificare il corretto svolgimento dei lavori, in collaborazione con l'Ente interessato.
Se il condannato svolge positivamente i lavori, il giudice fisserà un'udienza ad hoc, in cui dichiarerà l'estinzione del reato, nonchè la revoca della confisca e la riduzione a metà del periodo di sospensione della patente.
Se invece il condannato viola gli obblighi connessi ai lavori di pubblica utilità, verranno ripristinate le pene sostituite.
Cause ostative
La sostituzione con il lavoro di pubblica utilità non è possibile quando:
- il condannato ha provocato un incidente stradale (per "incidente stradale" si intende non soltanto lo scontro tra veicoli o tra veicoli e persone, ma anche l'urto di un veicolo contro ostacoli fissi, dal momento che si tratta comunque di una manifestazione di maggiore pericolosità della condotta di guida, punita più gravemente a prescindere dall'avere o meno coinvolto altri veicoli o persone - Cassazione, sentenza del 1 luglio 2013, n. 28439);
- il condannato ha già prestato lavoro di pubblica utilità in precedenza.
Durata
Gli articoli 186, comma 9 bis, e 187, comma 8 bis, del Codice della strada prevedono che: "il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità".
In pratica:
- un giorno di arresto corrisponde ad un giorno di lavoro di pubblica utilità (mentre, a norma dell'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 274/2000 un giorno di pena detentiva corrisponde a 3 giorni di lavoro di pubblica utilità);
- € 250,00 di ammenda corrispondono ad un giorno d lavoro di pubblica utilità (mentre l'articolo 55, comma 2, del Decreto Legislativo n. 274/2000 prevede un criterio di ragguaglio di € 12,00).
Gli articoli 186 e 187, quindi, introducono una deroga sia ai limiti edittali sia ai criteri i ragguaglio previsti in via generale dal Decreto Legislativo n. 274/2000.
Limiti giornalieri e settimanali
Un giorno di lavoro di pubblica utilità corrisponde a due ore lavorative (articolo 54, comma 5, del Decreto Legislativo n. 274/2000); per un massimo di sei ore settimanali (articolo 54, comma 3, del Decreto Legislativo n. 274/2000).
L'interessato può tuttavia chiedere al giudice penale di essere autorizzato a svolgere un maggior numero di ore, fino ad un massimo - inderogabile - di otto ore al giorno.