I nuovi contributi
I nuovi contributi per il rilascio/rinnovo permesso di soggiorno a carico dei cittadini extracomunitari, fissati con decreto del Ministero delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2017 ed in vigore dal 9 giugno 2017, sono i seguenti:
- permesso di soggiorno da 3 mesi a 1 anno: 40 euro
- permesso di soggiorno superiore ad 1 anno e inferiore o pari a 2 anni: 50 euro
- permesso di soggiorno oltre 2 anni e dirigenti d'azienda: 100 euro
Il Ministero dell'Interno, con circolare del 9 giugno 2017, ha precisato che l'obbligo del versamento del nuovo contributo, sarà applicato, oltre che sulle nuove domande, anche alle domande presentate prima del 9 giugno 2017 o che siano in fase istruttoria, oppure siano state definite ma in attesa della produzione del permesso elettronico o della consegna del titolo allo straniero.
Ricordiamo che il vecchio contributo (che variava da 80 a 200 euro a seconda del tipo di permesso richiesto) era stato abolito per effetto della sentenza del Consiglio di Stato del 26 ottobre 2016, n. 4487, che confermava la sentenza del TAR del Lazio del 24 maggio 2016, n. 6095, in ottemperanza ai principi sanciti dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, secondo cui il (vecchio) contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno era "sproporzionato" e tale da rappresentare un ostacolo per i diritti dei cittadini stranieri, e quindi in contrasto con le norme europee.
Casi di esclusione dal contributo
Il contributo non è dovuto nei seguenti casi:
- cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di età inferiore ai 18 anni;
- cittadini stranieri di cui all'articolo 29, comma 1, lett b) del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (ossia i cittadini stranieri che chiedono il ricongiungimento familiare dei figli minori);
- cittadini stranieri che entrano nel territorio nazionale per ricevere cure mediche, nonchè loro accompagnatori, secondo quanto previsto dall'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (l'obbligo di pagare il contributo resta fermo per i permessi di soggiorno per gravidanza);
- cittadini stranieri richiedenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari;
- cittadini stranieri richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità.
Altri oneri
Rimangono invariati gli oneri già in vigore, e precisamente quelli relativi al costo del permesso di soggiorno in formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno del 4 aprile 2006, già posti a carico dello straniero per le istanze di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno e del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, nonchè quelli relativi al servizio di accettazione delle istanze sottoposte ad imposta di bollo di cui al decreto del Ministro dell'interno del 12 ottobre 2005.
I richiedenti devono quindi versare, oltre al contributo (salvi i casi di esclusione sopra indicati), le seguenti somme:
- euro 30,46, per le spese relative al rilascio del permesso di soggiorno elettronico (quando si chiede un permesso di soggiorno di durata superiore a novanta giorni); si precisa che il rilascio obbligatorio del permesso di soggiorno o la carta di soggiorno in formato elettronico per soggiorni di durata superiore a tre mesi (inclusi i soggiorni per motivi di giustizia, richiesta asilo politico/apolidia, cure mediche, minore età o per esigenze di carattere temporaneo e socio-assistenziale) è stato introdotto in attuazione del Regolamento CE 1030/02;
- euro 30,00, per le spese relative all'accettazione delle istanze presso gli uffici postali;
- euro 16,00, per marca da bollo.
Modalità di pagamento
Il contributo sopra indicato e la somma di euro 30,46 vengono versati, in unica soluzione, dal richiedente, tramite bollettino, sul conto corrente postale n. 67422402, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, con causale «importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico».
Se il richiedente versa più del dovuto in relazione alla durata del permesso di soggiorno, avrà diritto al rimborso secondo le indicazioni che saranno fornite in apposita nota dal sistema informatico Stranieri web.
Se invece il richiedente versa meno del dovuto, il procedimento verrà sospeso in modo da consentire l'integrazione dell'importo presso gli sportelli postali.