Chi può ricorrere all'articolo 156?
L'articolo 156 del Codice civile prevede che, in caso di inadempimento all'obbligo di mantenimento, il soggetto interessato possa chiedere che una quota dei redditi dell'obbligato sia versata dal datore di lavoro direttamente all'avente diritto (art. 156, comma 5: "In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di essa venga versata direttamente agli aventi diritto").
La richiesta può essere presentata da "chiunque vi abbia interesse".
Potrebbero quindi ricorrere all'articolo 156 i seguenti soggetti:
- ciascuno dei genitori, legittimi o naturali;
- i figli maggiorenni, non ancora economicamente indipendenti (non per loro colpa);
- in genere, chi contribuisce materialmente al mantenimento, come ad esempio eventuali altri ascendenti o addirittura l'istituto che si è preso cura del minore ricoverato.
Contro chi va rivolta la domanda?
La domanda può essere rivolta contro tutti coloro che sono obbligati al mantenimento, e quindi:
- i genitori, in primo luogo;
- gli altri ascendenti, ma solo nel caso in cui i genitori siano privi di mezzi per provvedere al mantenimento. Dovranno essere chiamati in causa tutti gli ascendenti più prossimi, sia di linea paterna che materna, poichè tutti concorrono all'obbligo in questione. I genitori che agiscono contro gli ascendenti, agiscono "iure proprio", ossia per far valere un diritto proprio, e non un diritto dei figli (al contrario di quanto avviene nel caso in cui si ricorra per ottenere gli alimenti, secondo quanto previsto dall'articolo 433 del Codice civile). In altre parole, con tale procedimento il genitore chiede all'ascendente non di assumersi l'obbligo di mantenere i nipoti bensì di mettere i figli nelle condizioni di adempiere ai loro doveri genitoriali.
Il procedimento
Si tratta di un procedimento speciale a cognizione sommaria.
Esso viene introdotto mediante ricorso rivolto al Presidente del Tribunale.
Il Presidente del Tribunale, ricevuto il ricorso, fissa l'udienza per la comparizione delle parti con decreto.
Il ricorrente ha quindi l'onere di notificare il ricorso ed il decreto alla controparte.
Il Presidente, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, potrà ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.
Il decreto dovrà essere notificato agli interessati ed al terzo debitore.
Esso, una volta emesso, costituisce titolo provvisoriamente esecutivo ed è titolo idoneo all'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni dell'obbligato (Corte costituzionale, sentenza del 14 giugno 2002, n. 236).
Gli interessati ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.
L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili.
In mancanza di opposizione, il decreto diventa definitivo e potrà essere revocato o modificato solo in caso di mutamento delle circostanze, con le forme del processo ordinario.