La Legge del 29 luglio 2010, n. 120, ha inserito nel Codice della strada l'articolo 224 ter che disciplina il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato.
In primo luogo si evidenzia che nei casi in cui è prevista la confisca o il fermo come sanzioni amministrative accessorie, l'organo accertatore dispone preventivamente e in via provvisoria (e quindi prima dell'accertamento definitivo del reato da parte del giudice penale) il sequestro (nei casi in cui è prevista la confisca) e il fermo "provvisorio" (nei casi in cui è previsto il fermo).
Il fermo "provvisorio" non va quindi confuso con il fermo "sanzione accessoria" che verrà applicato solo a seguito dell'accertamento definitivo del reato.
Vediamo la procedura per l'applicazione di tali misure.
La confisca
L'articolo 224 ter prevede che, nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili.
Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, dall'agente o dall'organo accertatore, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione.
Al termine del procedimento penale, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine diquindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.
Il fermo
Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile.
Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche se è stata applicata la sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili.
Mezzi di tutela contro il sequestro e il fermo provvisorio
Avverso il sequestro e il fermo amministrativo provvisorio è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205, che a sua volta rimanda all'articolo 6 del Decreto Legislativo del 1 settembre 2011, n. 150, secondo cui l'opposizione si propone con ricorso al Giudice di pace del luogo della commessa violazione, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.
Estinzione del reato: applicabilità della confisca o del fermo
La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria della confisca o del fermo.
Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in caso di fermo, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione, verifica la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili.
L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, in caso di fermo, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario.
Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio.