- Le condizioni per la regolarità fiscale
- Regolarità fiscale e rateizzazione
- Regolarità fiscale in pendenza di impugnazione
- La verifica della regolarità fiscale: modalità
Le condizioni per la regolarità fiscale
In materia di appalti pubblici, la normativa vigente prevede tra i requisiti per partecipare alle gare di appalto pubblico, quello della "Regolarità Fiscale" .
In particolare l'articolo 80, comma 4, del Decreto Legislativo n. 50/2016, prevede che un'impresa sia esclusa dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
Per violazioni gravi si intende l'inadempimento di obblighi tributari relativi al pagamento di imposte e tasse oltre la soglia limite stabilita dall'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Per violazioni definitivamente accertate devono intendersi quelle derivanti da sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.
Ne deriva che a seconda dell'ammontare della situazione debitoria del soggetto interessato, l'Agenzia delle Entrate rilascerà un'attestazione di regolarità fiscale che potrà essere:
- positiva, in caso di debito di importo pari o inferiore ad € 10.000,00;
- negativa, in caso di debito superiore ad € 10.000,00.
Regolarità fiscale e rateizzazione
Il Decreto Legislativo n. 50/2016 disciplina espressamente l'ipotesi della rateazione quale strumento per evitare che una violazione di carattere fiscale possa considerarsi definitivamente accertata.
Precisamente l'articolo 80, comma 4, del Decreto Legislativo n. 50/2016 prevede che la sanzione dell'esclusione dalla gara non si applica "…quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine di presentazione delle domande".
E' utile segnalare che tale previsione normativa recepisce l'orientamento che era già stato espresso dalla giurisprudenza prima della riforma, secondo cui, nel caso in cui fosse stata richiesta la rateizzazione, poteva comunque ritenersi sussistente la regolarità fiscale a condizione che:
- l'istanza di rateizzazione deve essere stata accolta con l'adozione del relativo provvedimento costitutivo, prima del decorso del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara di appalto (Corte Giustizia CE, sentenza del 9 febbraio 2007, n. 228/04 e n. 226/04; Consiglio di Stato, sentenza del 22 marzo 2013, n. 1633; Consiglio di Stato, sentenza del 5 marzo 2013, n. 1332; Consiglio di Stato, sentenza del 29 gennaio 2013, n. 531; Consiglio di Stato, sentenza del 18 novembre 2011, n. 6084; Consiglio di Stato, sentenza del 20 agosto 2013, n. 20; Consiglio di Stato, sentenza del 24 marzo 2014, n. 1436; Consiglio di Stato, sentenza del 27 agosto 2014, n. 4382). Non è infatti sufficiente la mera domanda, la quale, potrebbe essere inadeguata o pretestuosa;
- il contribuente deve essere in regola con il pagamento di tutte le rate;
- la rateizzazione non deve essere stata oggetto di revoca da parte dell’amministrazione competente;
- la rateizzazione non deve essere stata concessa nell'ambito di procedure conciliative, quali il concordato preventivo o l'accordo di ristrutturazione, poiché in questi casi, l’efficacia della domanda è subordinata al provvedimento di omologa da parte del Tribunale emesso in data antecedente.
In presenza delle suddette condizioni, infatti, il contribuente non poteva ritenersi "inaffidabile" nè il credito poteva ritenersi "esigibile".
E infatti la giurisprudenza riteneva che, in presenza di adesione a procedure conciliative, quali la rateizzazione, l'affidabilità dell'operatore deve essere ripristinata in quanto, la rateazione, determina una rimodulazione della scadenza dei debiti tributari, differenziandone l'esigibilità e determinando il venir meno dell'originario inadempimento (Consiglio di Stato, sentenza n. 6084/2011; Consiglio di Stato, sentenza n. 1332/2013).
Sul punto, con riferimento al requisito dell'esigibilità, introdotto con la modifica apportata dalla Legge n. 44/2012, il legislatore ha inteso vietare la partecipazione alle gare solo a quelle imprese che, stante la situazione di irregolarità tributaria, manifestano segnali di inaffidabilità tali da rendere incerta la corretta esecuzione dei lavori eventualmente affidati.
La ratio della norma non è quindi quella di tutelare il corretto prelievo fiscale, ma di evitare che soggetti inaffidabili contrattino con la Pubblica Amministrazione.
Regolarità fiscale in pendenza di impugnazione
Ulteriori azioni tese ad impedire che un debito tributario assuma rilevanza ai fini del rilascio dell'attestazione di regolarità fiscale sono, oltre alla rateizzazione del debito scaturente dell'avviso di accertamento o della cartella di pagamento, l'impugnazione dell’avviso di accertamento emesso dall'Ente impositore.
Per individuare quali siano di debiti tributari rilevanti ai fini del requisito della regolarità fiscale, occorre distinguere a seconda che si tratti di imposte che devono essere riscosse coattivamente mediante ruolo, ovvero di debiti tributari conseguenti ad accertamenti esecutivi:
- nel primo caso gli importi assumeranno rilevanza solo una volta che l'Agente della riscossione abbia notificato, con esito positivo, la relativa cartella di pagamento;
- nel secondo caso, la rilevanza interviene una volta decorsi i termini per il pagamento, ovvero per l’impugnazione, dell'avviso di accertamento esecutivo.
In conclusione, la verifica sulla regolarità fiscale dovrà riguardare esclusivamente i debiti per imposte e tasse che siano certi, scaduti ed esigibili, restando pertanto esclusi dal conteggio i debiti iscritti a ruolo a titolo meramente provvisorio.
La verifica della regolarità fiscale: modalità
La verifica della regolarità fiscale si svolge in diverse fasi.
In primo luogo, in via preventiva, l'imprenditore deve autocertificare il possesso dei requisiti "mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445", che qualora smentita, integra i presupposti per un procedimento penale per falsa attestazione.
Successivamente, in sede di espletamento di gara, l'ente appaltante richiede all'imprenditore il certificato dei carichi pendenti presso l'Agenzia delle Entrate, al fine di attestare l'effettiva regolarità fiscale.
L'ufficio delle Entrate competente al rilascio del certificato è quello di riferimento dell'impresa che partecipa alla gara, da individuarsi secondo il domicilio fiscale, e non quello dell'appaltante.
Il certificato della regolarità fiscale va rilasciato entro 30 giorni dalla data in cui la relativa richiesta è pervenuta all'ufficio.
Il requisito della regolarità fiscale si riferisce a tutte le tipologie di imposte di competenza delle Entrate (imposte dirette, imposte indirette, di registro e altri tributi indiretti), ed è relativo sia alla situazione attuale del soggetto richiedente sia a quella frutto di precedenti attività lavorative.