Si vuole esaminare il caso di un cittadino straniero che ha fatto ricorso al T.A.R. contro il rifiuto del visto di ingresso per lavoro subordinato.
Il ricorso è stato accolto, ma il Consolato rifiuta nuovamente di rilasciare il visto sostenendo che il nulla osta è nel frattempo scaduto.
In proposito, infatti, l'articolo 22, comma 5, del Decreto Legislativo n. 286/98 prevede: "Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio".
Invero, il termine di efficacia di sei mesi deve essere considerato con riferimento alla data in cui il nulla osta viene depositato al Consolato, unitamente alla domanda di visto.
In altre parole, lo straniero deve chiedere il visto, allegando il nulla osta, entro sei mesi dal rilascio del nulla osta medesimo.
Se tale termine è stato rispettato, il Consolato non potrà poi rifiutare il visto sostenendo che, all'esito del procedimento dinanzi al T.A.R., il nulla osta è diventato inefficace.
Lo stesso deve dirsi con riferimento al "nulla osta telematico", trasmesso tardivamente.
Se, infatti, il nulla osta allegato alla domanda (tempestivamente depositato) è conforme a quello telematico (trasmesso tardivamente), esso deve ritenersi pienamente efficace in quanto depositato nel rispetto del termine semestrale previsto dall'articolo 22 del Decreto Legislativo n. 286/98.
Per altro la mancata trasmissione per via telematica del nulla osta è prevista come modalità eventuale di invio alle rappresentanze consolari (articoli 22, comma 5, del Decreto Legislativo n. 286/98 e 31, comma 6, del D.P.R. n. 394/99) e costituisce comunque onere dell'amministrazione (e non del richiedente). Essa, quindi, non legittima, per ciò solo, il diniego dell'istanza presentata dallo straniero (TAR del Lazio, sentenza del 16 aprile 2009).