In tal senso si è espresso il T.A.R. del Lazio, secondo cui difetta di motivazione il provvedimento dell'amministrazione che, nel rifiutare il visto di reingresso, si limiti a richiamare genericamente il parere negativo della Questura, che aveva annullato il permesso di soggiorno in ragione dell'allontanamento dal territorio nazionale e del mancato ritiro del permesso stesso (T.A.R. del Lazio, sentenza del 5 febbraio 2009, n. 2085).
Le circostanze in esame, afferma il T.A.R., non sono sufficienti ai fini dell'individuazione delle effettive ragioni del diniego di visto in quanto l'allontanamento dal territorio nazionale costituisce esercizio di una facoltà espressamente riconosciuta allo straniero dagli articoli 8 e 14, comma 4, del D.P.R. n. 394/99 che ne disciplinano limiti e modalità.
Né il mancato ritiro del rinnovo del permesso di soggiorno da parte dell'interessata può giustificare l'automatico annullamento dello stesso, in quanto l'amministrazione ha l'onere di valutare le ragioni per cui tale evento si è verificato anche alla luce di eventuali "gravi e comprovati motivi" che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del D.P.R. n. 394/99, potrebbero essere invocati dalla ricorrente quale ragione giustificatrice della sua assenza dall'Italia.