L'articolo 1159 bis del codice civile preve l'usucapione speciale dei fondi rustici, la quale si realizza in virtù del possesso continuato per quindici anni ("La proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si acquista in virtù del possesso continuato per quindici anni").
Tale disposizione si applica anche ai fondi rustici con annessi fabbricati, situati in comuni non classificati montani dalla legge, aventi un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge speciale.
Ai fini dell'usucapione speciale, è necessario non solo che il fondo sia iscritto nel catasto rustico, ma anche che esso, almeno a partire dall'inizio del possesso ad usucapionem, sia destinato in concreto all'attività agraria.
Il fondo deve quindi essere una entitò agrila ben individuata e organizzata, con una propria vicenda produttiva.
Al riguardo, la Cassazione ha evidenziato che l'articolo 1159 bis è una norma di natura eccezionale rispetto alla regola di cui all'articolo 1158 del Codice civile (che prevede l'ordinaria usucapione ventennale), per cui non è suscettibile di interpretazione estensiva nè di applicazione analogica (Cassazione, sentenza del 13 giugno 2018, n. 15504).