La Commissione tributaria provinciale di Roma si è pronunciata in favore del contribuente, annullando la cartella di pagamento notificata a mezzo posta direttamente dall'Agente della riscossione (Commissionte tributaria provinciale di Roma, sentenza del 13 giugno 2013, n. 247).
Si tratta di una questione tuttora aperta, su cui si sta affermando in maniera sempre più incisiva, tra le Commissioni tributarie, l'orientamento per il quale è nulla la notifica della cartella effettuata dall'Agente della riscossione a mezzo posta.
Nel caso di specie, la Commissione tributaria provinciale di Roma ha evidenziato, prima di tutto, che per le cartelle di pagamento non può trovare applicazione il principio della "sanatoria" previsto in materia di notifica degli atti processuali.
Ciò in quanto la cartella non è - appunto - un atto processuale bensì un atto sostanziale, che per altro incide gravemente nella sfera patrimoniale del cittadino. Pertanto, l'esito del procedimento notificatorio deve essere assolutamente certo. La notifica della cartella di pagamento, infatti, non ha unicamente la finalità di far conoscere l'atto al contribuente, ma, essendo la stessa cartella un atto unilaterale recettizio, la sua notifica ha la funzione di perfezionarne l'esistenza giuridica.
L'articolo 26 del D.P.R. n. 602/1973 dispone al primo comma: "La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda".
Dallo sviluppo normativo che ha portato all'attuale formulazione della norma sopra citata si evince che per la notifica a mezzo posta il legislatore in un primo momento aveva previsto che fosse fatta direttamente da parte dell'esattore che provvedeva all'invio della raccomandata con avviso di ricevimento secondo due fasi procedimentali distinte ovvero consegna materiale della cartella dal concessionario-esattore all'agente postale e successivamente notifica da parte dell'agente postale che agisce come ausiliario dell'agente notificatore.
Successivamente, però, a far data dal 01 luglio 1999, il legislatore ha escluso "l'esattore" (oggi concessionario) dall'elenco dei soggetti abilitati alla notificazione della cartella. Conseguentemente l'agente della riscossione non può consegnare materialmente la cartella all'agente postale, ma deve avvalersi degli ufficiali della riscossione (di cui al Decreto Legislativo n. 112/1999) o di altri soggetti abilitati nelle forme previste dalla legge per eseguire la notifica per il tramite del servizio postale.
L'interpretazione data da Equitalia e dall'Amministrazione finanziaria (ossia che l'articolo 26 del D.P.R. n. 602/73 legittimerebbe la società ad eseguire le notifiche tramite il servizio postale) non è fondata in quanto quella locuzione non deve essere estrapolata dal contesto in cui è inserita ma deve essere letta e interpretata in modo unitariamente logico (ossia che i soggetti abilitati alla notifica a mezzo posta sono necessariamente gli stessi abilitati alle notifiche nelle forme disciplinate dal Codice di procedura civile, ossia gli ufficiali della riscossione e gli altri soggetti elencati nel primo periodo dell'articolo 26 citato).
Conseguentemente la notifica a mezzo del servizio postale eseguita direttamente dall'agente della riscossione è nulla e priva di efficacia giuridica dal momento che il ricorso al servizio postale resta affidato all'organo della notificazione posto all'interno della struttura operativa del concessionario che abilita messi notificatori nelle forme di legge ovvero all'esterno della struttura operativa avvalendosi di messi comunali o agenti della polizia municipale o degli ufficiali della riscossione.