È quanto staibilito dalla Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi sulla domanda di un cittadino liberiano volta ad ottenere il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno umanitario (Cassazione, ordinanza n. 19393 del 9 settembre 2009)
Ritiene la Corte che la domanda riguardante il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari sia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, così come anche la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato e del diritto di asilo.
Si tratta, infatti, di situazioni giuridiche qualificabili come diritto soggettivo ed appartenenti alla categoria dei diritti umani fondamentali, garantiti dall’art. 2 e 10 della Costituzione e dall’art. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo.
Al riguardo l'Autorità Amministrativa non ha un potere discrezionale ma deve solo accertare i presupposti di fatto per il riconoscimento dei detti diritti.
Per tale ragione, ogni domanda concernente i diritti sopra detti deve essere proposta dinanzi al Giudice ordinario e non dinanzi al Tribunale amministrativo.