L'articolo 223, comma 1, del Codice della strada prevede che: "Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni <...>".
Successivamente, il Giudice penale procederà all'accertamento del reato.
In caso di condanna, applicherà la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente.
La sentenza o il decreto penale, una volta irrevocabili, saranno trasmessi al Prefetto, il quale a sua volta, adotterà un'ordinanza di sospensione o revoca per il periodo di tempo stabilito dal Giudice penale.
Lo stesso Prefetto, tuttavia, dovrà tenere conto del "presofferto", ossia del periodo di tempo in cui la patente era stata sospesa in via provvisoria, nel corso del procedimento penale.
Tale periodo dovrà quindi essere detratto dal tempo stabilito dal Giudice.
Questi principi sono stati ribaditi dalla giurisprudenza in più occasioni (Cassazione, sentenza n. 39542/2008, secondo cui: "spetta all'autorità amministrativa di detrarre, in fase esecutiva, il periodo di sospensione presofferto"; Cassazione, sentenza n. 17650/2008 secondo cui: "la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative accessorie ai reati in materia di circolazione stradale appartiene in via generale al giudice ordinario e non al Prefetto, cui spetta solo un potere limitato in via preventiva e cautelare. Tuttavia - si è ripetutamente affermato in giurisprudenza - ciò non comporta che i due periodi di sospensione siano cumulabili, giacché essi sono, invece, complementari, incidendo essi sull'autore della violazione per il medesimo fatto, per il quale il codice della strada prevede, come sanzione amministrativa accessoria, una sola sospensione della patente di guida per un periodo che va da un minimo a un massimo, anche se l'applicazione, prima di essere definitiva, può essere provvisoria e anche se all'applicazione provvisoria e a quella definitiva procedono distinte autorità, tra le quali è il Prefetto, organo di esecuzione delle sanzione amministrativa accessoria, a dover provvedere alla detrazione, obbligatoria, del periodo di sospensione eventualmente presofferto, e senza che vi sia bisogno di esplicita dichiarazione al riguardo da parte dell'autorità giudiziaria"; Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 21 giugno 2000, n. 20).