L'articolo 288 del Codice di procedura penale prevede, in via cautelare, la possibilità di sospendere l'esercizio della potestà dei genitori.
Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, il giudice priva temporaneamente l'imputato, in tutto o in parte, dei poteri a essa inerenti.