Successivamente alla separazione, i coniugi possono conciliarsi in ogni momento, riprendendo a convivere.
La ripresa della convivenza comporta il venir meno dello status di "separati". Conseguentemente rivivono i diritti ed i doveri propri del rapporto coniugale, tra cui quelli di fedeltà e di reciproca assistenza spirituale, oltre che materiale, di cui all'articolo 143 del Codice civile.
Ne deriva che le eventuali violazioni di tali doveri successivamente alla riconciliazione potrebbero portare ad una nuova separazione con addebito al coniuge colpevole.
In tal senso si è espressa la Cassazione, in un caso in cui la moglie, dopo la riconciliazione, aveva abbandonato la casa familiare per andare a vivere con un terzo. La separazione è stata quindi addebitata a lei (Cassazione, Sezione I, sentenza 19 luglio 2010, n. 16873).