In materia di scioglimento delle comunioni, l'articolo 784 del Codice di procedura civile prevede che: "Le domande di divisione ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono proporsi in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono".
In altre parole devono partecipare al giudizio di scioglimento tutti coloro che fanno parte della comunione al momento della proposizione della domanda.
Casi particolari
Cessione di quota
Nell'ipotesi in cui la quota venga ceduta, ci si chiede se debba partecipare al giudizio di scioglimento il cedente o piuttosto il cessionario.
Se la cessione è avvenuta prima della proposizione della domanda di scioglimento, litisconsorti necessari sono i cessionari della quota, e non i cedenti, rilevando la titolarità attuale (Cassazione, sentenza del 1 maggio 1967; Cassazione, sentenza n. 7862/1990).
Vi è però un'altra tesi, in materia di comunione ereditaria, secondo cui il giudizio va instaurato anche nei confronti degli eredi cedenti, dato che la cessione della quota non fa perdere a costoro la qualità di eredi.
Se la cessione della quota è avvenuta dopo la domanda di scioglimento, non è necessario integrare il contraddittorio nei confronti del cessionario, in quanto il trasferimento a titolo particolare del diritto controverso non ha alcun effetto sul rapporto processuale, ex articolo 111 del Codice di procedura civile (Cassazione, sentenza n. 4891/1993).
Creditori ed acquirenti di diritti minori
Un ulteriore problema riguarda la partecipazione al giudizio dei creditori e degli aventi causa, ossia di coloro che abbiano acquistato diritti su un determinato bene in comunione in virtù di atti soggetti a trascrizione.
In proposito vanno richiamati gli articoli 784 del Codice di procedura civile e 1113 del Codice civile.
Secondo l'opinione maggioritaria bisogna distinguere tra:
- creditori opponenti (i quali prima dell’inizio del giudizio di divisione hanno provveduto a notificare un atto di opposizione e a trascriverlo): questi sono litisconsorti necessari (Cassazione, sentenza n. 2889/1973; sentenza n. 2889/1982);
- creditori non opponenti e acquirenti di diritti reali sull’immobile trascritti prima della divisione dall’altro: questi non sono considerati litisconsorti necessari.
Al riguardo la giurisprudenza si è pronunciata sul caso di immobile gravato pro quota da usufrutto, in virtù di un negozio trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda di divisione giudiziale.
L'usufruttuario non è stato ritenuto litisconsorte necessario, in quanto il giudizio riguardava esclusivamente lo scioglimento del diritto di proprietà, e non anche quello di godimento.
Come è stato esattamente rilevato, l’usufruttuario di regola non dovrebbe subire pregiudizi dalla divisione, atteso che il suo diritto resta intatto nella sua originaria estensione anche se il bene sul quale grava è stato frazionato.
L'usufruttuario, tuttavia, può essere chiamato in giudizio affinché la sentenza di divisione abbia effetto nei suoi confronti, ai sensi dell'articolo 1113, 3°comma, del Codice civile, e 106 del Codice di procedura civile (Cassazione, sentenza n. 4858 del 29 luglio 1981).
Lo stesso principio è valido anche nel caso di divisione negoziale.
Sussiste, infatti, una "comunione impropria di godimento" tra il titolare del diritto di proprietà e il titolare del diritto di usufrutto sul medesimo bene.
Pertanto, ove i comproprietari intendano sciogliere solo la comunione che esiste tra loro, non è necessaria la partecipazione al relativo negozio anche dell’usufruttuario, così che il contratto non è affetto da nullità (Cassazione, sentenza del 24 novembre 2003, n. 17881).
Immobile in comproprietà tra gli eredi ed un terzo
In tal caso è necessaria la partecipazione del terzo al giudizio di divisione (Cassazione, sentenza n. 1518/1961).