Nell’ipotesi in cui su di un bene concorrano il godimento dell’usufruttuario pro quota e quello del proprietario, si instaura una comunione di godimento o "comunione impropria", la quale come tutte le comunioni è suscettibile di scioglimento, se richiesto da uno dei comunisti.
In tal caso però, oggetto della divisione non è l'intera proprietà del bene ma il solo diritto di godimento, dovendosi, ove possibile, pervenire all'individuazione di una porzione materiale del bene su cui concentrare i distinti diritti di godimento (Cassazione, sentenza del 16 aprile 1981 n. 2309).