In materia di azioni a tutela della proprietà, occorre tenere ben distinte l'azione di rivendicazione e l'azione di restituzione, in quanto è ben diverso il regime della prova.
Nell'azione di rivendicazione, l'attore chiede di dichiarare illegittima ed abusiva l'occupazione di un immobile di proprietà, con conseguente condanna dell'occupante al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un pregresso negozio giuridico.
Nell'azione di restituzione, invece, è in contestazione non già il diritto di proprietà dell'attore sul bene, bensì il solo diritto alla restituzione dello stesso in ragione del venir meno di un precedente titolo che aveva (temporaneamente) legittimato la disponibilità del bene in capo al convenuto (ad esempio, nel caso di sopravvenuta inefficacia di un contratto preliminare di acquisto).
Sul piano della prova, nell'azione di rivendicazione l'attore è gravato da un onere più gravoso, dovendo dimostrare in modo rigoroso non solo il proprio titolo di acquisto ma anche risalire al titolo dei suoi danti causa, fino ad arrivare a ritroso al titolo originario.
Nell'azione di restituzione, invece, l'attore può ben limitarsi a dimostrare il pregresso titolo attributivo al convenuto e la sua sopravvenuta inefficacia.