Dal 1° ottobre 2011, gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi, Iva e Irap (così come il relativo provvedimento di irrogazione delle sanzioni) costituiscono titolo esecutivo per la riscossione, sostituendo, quindi, la funzione della cartella di pagamento.
Gli avvisi di accertamento possono essere impugnati dinanzi alla Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica.
Tuttavia, se si attiva una procedura di accertamento con adesione, il termine di impugnazione diventa di 150 giorni dalla notifica dell'atto.
Il recupero delle somme non saldate e non contestate è affidato agli Agenti della riscossione, che ne danno comunicazione al contribuente tramite raccomandata.
L'obbligo d'informazione viene meno quando l'Agente ha un fondato timore per il buon esito della riscossione: in questo caso può procedere senza informativa.
Nel caso in cui il contribuente abbia presentato domanda di sospensione, questa è decisa dalla Commissione tributaria entro 180 giorni dalla data di presentazione.
L'esecuzione forzata è comunque sospesa per un periodo di 180 giorni dall'affidamento in carico agli Agenti della riscossione degli avvisi di accertamento. La sospensione non si applica per le azioni cautelari e conservative e in presenza di fondato pericolo per la riscossione.
Il Decreto Legge del 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2012, ha esteso l'accertamento esecutivo anche all'Agenzia delle dogane.
In particolare, gli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane ai fini della riscossione delle risorse diventano esecutivi trascorsi dieci giorni dalla notifica al contribuente.
Decorso tale termine, la riscossione è affidata a Equitalia secondo modalità da definirsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato.