L'articolo 52 del Decreto Legge n. 69/2013 (cosiddetto "Decreto del fare") ha introdotto importanti novità in materia di riscossione a mezzo ruolo, che riguardano principalmente i seguenti punti:
Rateazione
Aumento delle rate concedibili
Al riguardo è stato aumentato il numero massimo di rate concedibili (da 72 a 120 rate, che corrispondono a 10 anni) per il contribuente che si trovi in grave difficoltà economica.
Inoltre, nel caso in cui ci sia una peggioramento evidente delle condizioni economiche del debitore, si può ottenere un'ulteriore dilazione di 120 rate.
La norma di riferimento è l'articolo 19, comma 1-quinques, del D.P.R. n. 602/1973, come modificato dall'articolo 52, comma 1, del Decreto Legge n. 69/2013, secondo cui:
"La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
b) valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma".
Le modalità di attuazione delle nuove norme in materia di rateazione sono state stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2013, n. 262.
Pertanto, a partire dall'8 novembre 2013 (data di entrata in vigore del Decreto ministeriale n. 262), le rateizzazioni potranno essere concesse fino a 120 rate.
Si evidenzia che la nuova norma si applica anche alle rateizzazioni già in corso, per le quali, quindi, potrà presentarsi istanza per ottenere il maggior numero di rate.
Decadenza
La decadenza dalla rateazione si verifica con il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive (mentre prima era sufficiente il mancato pagamento di due rate consecutive per far scattare la decadenza).
La norma di riferimento è l'articolo 19, comma 3, del D.P.R. n. 602/1973, come modificato dall'articolo 52, comma 1, lettera a) punto 2), del Decreto Legge n. 69/2013.
Tale norma è di immediata applicazione.
Essa pertanto si applica alla rateizzazioni già concesse ed anche a quelle che siano state bloccate a causa di due rate non pagate.
In tale ultimo caso sarà ancora possibile proseguire con la rateizzazione e riprendere il versamento delle altre quote, purchè ovviamente non sia stato superato il limite delle otto rate.
Al riguardo Equitalia ha precisato (direttiva del 1 luglio 2013) che:
"Tale previsione riteniamo possa trovare applicazione anche per i piani di rateazione già concessi ed in essere alla data di entrata in vigore dell'articolo in commento.
In ragione della ratio della norma, così come esplicitata nella Relazione tecnica, peraltro, anche in presenza di decadenza dal beneficio della dilazione, già intervenuta alla stessa data, potrebbe ipotizzarsi una disciplina di particolare favore per i debitori, che eviti loro di essere esclusi dalla fruizione dell'agevolazione introdotta dal Legislatore".
Pignoramento
Prima casa
L'Agente della riscossione non può pignorare l'immobile del debitore se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
- deve trattarsi dell'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9;
- l'immobile deve essere adibito ad uso abitativo;
- il debitore deve avere in tale immobile la residenza anagrafica.
L'Agente della riscossione, tuttavia, può in ogni caso intervenire nelle procedure esecutive avviate da altri.
Immobili diversi dalla prima casa
Per tutti gli altri immobili, per cui non ricorrono le condizioni sopra dette, L'Agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito supera centoventimila euro.
Per procedere all'espropriazione, è necessario inoltre che sia stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 del DPR n. 602/73 e siano decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto (prima erano sufficienti quattro mesi).
L'Agente della riscossione, tuttavia, può in ogni caso intervenire nelle procedure esecutive avviate da altri, anche se non ricorrono le condizioni sopra dette.
Beni dell'impresa
I beni indispensabili all'impresa potranno essere pignorati nei limiti del quinto solo nel caso in cui i beni totali non siano comunque sufficienti a coprire il debito col fisco.
La norma di riferimento è l'articolo 62, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, come modificato dall'articolo 52, comma 1, lettera d), del Decreto Legge n. 69/2013 secondo cui:
"I beni di cui all'articolo 515, comma 3, del codice di procedura civile <ossia gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore>, anche se il debitore è costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito".
Inoltre, è stata introdotta una ulteriore garanzia, secondo cui, nel caso di pignoramento dei beni sopra indicati, la custodia è sempre affidata al debitore ed il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso.
In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto (articolo 62, comma 1 bis, del D.P.R. n. 602/1973).
In tal modo è maggiormente salvaguardato il diritto dell'impresa a proseguire la propria attività anche in presenza di pendenze con il fisco.
Pignoramento presso terzi
La riforma ha toccato anche la procedura di pignoramento presso terzi.
Come è noto, l'Agente della riscossione ha il potere di pignorare i crediti del debitore presso terzi (ad esempio, lo stipendio), ordinando al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario (articolo 72 bis del D.P.R. n. 602/1973).
Orbene, è stato aumentato il termine entro cui il terzo dovrà effettuare tale pagamento (da 15 a 60 giorni).
Le nuove norme sul pignoramento si applicano immediatamente (anche ai pignoramenti già in corso).