La Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato la giurisdizione ordinaria in materia di autorizzazione all'ingresso o permanenza in Italia di familiari di minore straniero, anche in ordine all'inottemperanza dell'autorità amministrativa rispetto al provvedimento autorizzatorio del giudice.
In particolare, nel caso di specie, il ricorrente aveva richiesto al Giudice ordinario l'autorizzazione all'ingresso o permanenza in Italia del figlio minore straniero in base agli articoli 31 del Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998; 38, commi terzo e quarto, disp. att. c.p.c. e 68 d.l. 1983 n. 184.
Il Tribunale, riconosciuto il diritto del ricorrente, ordinava al Questore il rilascio del permesso di soggiorno.
Il Ministero dell'Interno ha eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario versandosi in materia di "ottemperanza", che come tale rientrerebbe nella cognizione del Giudice amministrativo (TAR o Consiglio di stato) ex articolo 21 septies, comma 2, della Legge n. 241/1990, introdotto dall'art. 14 della recente legge 2005 n. 15.
La Cassazione ha respinto il ricorso, affermando la competenza del Giudice Ordinario.
A dire della Corte infatti, non si tratterebbe di "ottemperanza", in quanto il rilascio del permesso di soggiorno - a seguito della ricevuta comunicazione della autorizzazione del Tribunale – costituisce per il Questore un mero atto dovuto (di "adempimento", secondo la testuale dizione del menzionato articolo 31), privo, quindi, di qualsiasi connotato di discrezionalità.
Esso non può che riflettere contenuto, durata e condizioni di quella già concessa autorizzazione e risponde al solo scopo pratico di agevolare, in occasione di controlli o in funzione appunto lavorativa, la prova, da parte dello straniero familiare del minore, del titolo autorizzatorio, di cui è già comunque in possesso per dictum iudicis.