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Ricongiungimento dei figli maggiorenni

Pubblicato in: Immigrazione

Il ricongiungimento del figlio maggiorenne è consentito solamente nella ipotesi in cui questi non possa provvedere al proprio sostentamento.

La Corte Costituzionale è stata chiamata recentemente a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 29, comma 1, lettera b-bis), del Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), "nella parte in cui prevede il ricongiungimento del figlio maggiorenne a carico solamente nella ipotesi che esso non possa provvedere al proprio sostentamento a causa del suo stato di salute che comporti invalidità totale".

La norma in esame, modificata in corso di causa dal decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5 (Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare) ammette attualmente il ricongiungimento dei figli maggiorenni solo qualora risulti che essi "permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute".

In altre parole, per ottenere il ricongiungimento con un figlio maggiorenne è necessario accertare che tale figlio si trovi in stato di bisogno dipendente dalle sue condizioni di salute.

La questione posta all'attenzione della Corte è se l'art. 29, comma 1, lettera b-bis cit. violi o meno il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, determinando una disparità di trattamento tra lo straniero che chieda il ricongiungimento con i propri genitori e lo straniero che chieda il ricongiungimento con un figlio maggiorenne.

Nel primo caso, ai fini del ricongiungimento dei genitori "a carico" – disciplinato dal comma 1, lettera c), del medesimo art. 29 – rileverebbero le circostanze oggettive, a seconda dei casi, dell'assenza di altri figli nel Paese di origine, ovvero dell'impossibilità di questi di provvedere al loro sostentamento per gravi motivi di salute.

Nel secondo caso, invece, il ricongiungimento dei figli maggiorenni risulterebbe condizionato all'accertamento del fatto che "la dipendenza economica dipenda da una situazione fisica soggettiva assolutamente impeditiva dell'esercizio di una attività lavorativa", non essendo invece sufficiente la dimostrazione della "condizione di assenza di ulteriori membri della famiglia che possano provvedere al sostentamento del figlio".

La Corte ha ritenuto che la norma in questione sia legittima in quanto la lamentata disparità di trattamento si fonda su una scelta discrezionale del legislatore che tiene conto della diversità degli interessi in gioco nelle due ipotesi esaminate.

Non risulta irragionevole consentire il ricongiungimento dei figli maggiorenni nelle sole ipotesi in cui vi sia una situazione di bisogno determinata dall'impossibilità permanente di provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita, a causa del loro stato di salute, in quanto solo per il figlio maggiorenne può ragionevolmente ritenersi che l'eventuale situazione di dipendenza economica dal proprio genitore sia legata a fattori contingenti e, conseguentemente, destinata a risolversi, salvo appunto il caso di uno stato di malattia che ne pregiudichi irreversibilmente la capacità lavorativa.

Si riporta il testo integrale dell'ordinanza, con cui la Corte Costituzionale rigetta l'eccezione di incostituzionalità.


Corte Costituzionale - Ordinanza n. 335/2007

ORDINANZA N. 335 ANNO 2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Franco BILE Presidente - Giovanni Maria FLICK Giudice - Francesco AMIRANTE " - Ugo DE SIERVO " - Paolo MADDALENA " - Alfio FINOCCHIARO " - Franco GALLO " - Luigi MAZZELLA " - Gaetano SILVESTRI " - Sabino CASSESE " - Maria Rita SAULLE " - Giuseppe TESAURO " - Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promosso con ordinanza del 7 giugno 2006 dal Tribunale di Firenze sul ricorso proposto da M.S. contro il Ministero dell'interno ed il Prefetto di Firenze, iscritta al n. 113 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2007.
Udito nella camera di consiglio del 20 giugno 2007 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.
Ritenuto che, con ordinanza del 7 giugno 2006, il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 29 e 30 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero),
"nella parte in cui prevede il divieto del ricongiungimento del figlio maggiorenne a carico solamente nella ipotesi che esso non possa provvedere al proprio sostentamento a causa del suo stato di salute che comporti invalidità totale";
che il giudizio a quo ha ad oggetto l'impugnazione del provvedimento con il quale, in applicazione del disposto di cui all'art. 29 del d.lgs. n. 286 del 1998, l'Autorità amministrativa competente ha rigettato la richiesta avanzata da una cittadina di nazionalità ucraina, regolarmente presente sul territorio dello Stato, di ricongiungimento con la propria figlia, in considerazione della raggiunta maggiore età di quest'ultima;
che, secondo quanto riferito dal rimettente, la ricorrente ha dimostrato in giudizio che la propria figlia maggiorenne, residente in Ucraina, risulterebbe priva sia di fonti autonome di reddito sia del padre o di altri parenti prossimi che possano provvedere al suo sostentamento;
che, alla luce di tali premesse, il giudice rimettente dubita della legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera b-bis), del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui
"limita l'ingresso della maggiorenne non autosufficiente a carico, alla sola ipotesi che la mancata autosufficienza dipenda da incapacità derivante da stato di salute", in quanto, trattandosi di diritto indisponibile, il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione dovrebbe comportare, anche nei riguardi degli stranieri, un trattamento identico delle situazioni sostanziali, afferenti a diritti indisponibili, che risultino omogenee;
che il rimettente osserva, al riguardo, che, mentre ai fini del ricongiungimento dei genitori
"a carico" – disciplinato dal comma 1, lettera c), del medesimo art. 29 – rileverebbero le circostanze oggettive, a seconda dei casi, dell'assenza di altri figli nel Paese di origine, ovvero dell'impossibilità di questi di provvedere al loro sostentamento per gravi motivi di salute, il ricongiungimento dei figli maggiorenni risulterebbe condizionato all'accertamento del fatto che "la dipendenza economica dipenda da una situazione fisica soggettiva assolutamente impeditiva dell'esercizio di una attività lavorativa", non essendo invece sufficiente la dimostrazione della "condizione di assenza di ulteriori membri della famiglia che possano provvedere al sostentamento del figlio";
che, a giudizio del rimettente,
"la ratio della differenza di presupposti" fra le fattispecie di ricongiungimento richiamate non potrebbe rinvenirsi "nella presunzione che il figlio (più giovane del genitore) possa" (e quindi "debba") "trovarsi un'occupazione", in quanto ciò si tradurrebbe in un'indagine sulla colpevolezza dello stato di bisogno non richiesta dal legislatore per il genitore "a carico", in violazione dell'art. 3 Cost.;
che, inoltre, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata violerebbe anche l'art. 29 Cost., che riconosce i diritti della famiglia, nell'ambito dei quali dovrebbero annoverarsi, in relazione al
"figlio naturale riconosciuto", anche quelli della "famiglia non fondata sul matrimonio", nonché l'art. 30 Cost., in quanto "la limitazione al riconoscimento dei diritti della famiglia ai soli figli minorenni" non troverebbe "alcun riscontro" in detto precetto costituzionale;
che, in particolare, sotto tale ultimo profilo, il rimettente osserva che non
"appare sufficiente riconoscere che il mantenimento possa avvenire in forma indiretta mediante invio delle somme necessarie nel Paese di origine, poiché i doveri che incombono verso i figli richiamati dall'art. 30 Cost." non si limitano "al solo aspetto economico", ma coinvolgono "anche doveri a carattere non patrimoniale, inscindibilmente connessi ai primi", che necessitano "di un diretto contatto fra genitori e prole".
Considerato che la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29 e 30 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze in composizione monocratica concerne l'art. 29, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero),
"nella parte in cui prevede il divieto del ricongiungimento del figlio maggiorenne a carico solamente nella ipotesi che esso non possa provvedere al proprio sostentamento a causa del suo stato di salute che comporti invalidità totale";
che, in particolare, la disposizione, nella formulazione vigente al momento dell'ordinanza di rimessione, consentiva il ricongiungimento dei figli maggiorenni allorché risultasse che costoro non potessero
"per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute" comportante "invalidità totale";
che, nelle more del presente giudizio, la disposizione impugnata è stata modificata dall'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5 (Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare);
che, tuttavia, anche in virtù del citato ius superveniens, il ricongiungimento dei figli maggiorenni risulta tuttora subordinato alla circostanza che essi
"permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute";
che, pertanto, la richiamata modifica normativa non incide sui termini della questione di legittimità costituzionale rimessa al giudizio di questa Corte, permanendo anche nella formulazione attuale – ai fini dell'esercizio del diritto in questione – la necessità dell'accertamento che lo stato di bisogno del figlio maggiorenne di cui si chiede il ricongiungimento sia determinato dalle sue condizioni di salute;
che, quanto al merito della questione sollevata, questa Corte ha già avuto modo di affermare che
"l'inviolabilità del diritto all'unità familiare è certamente invocabile e deve ricevere la più ampia tutela con riferimento alla famiglia nucleare, eventualmente in formazione e, quindi, in relazione al ricongiungimento dello straniero con il coniuge e con i figli minori"; mentre, nei casi di ricongiungimento tra figli maggiorenni, ormai allontanatisi dal nucleo di origine, e genitori, il legislatore ben può bilanciare "l'interesse all'affetto" con altri interessi meritevoli di tutela (sentenza n. 224 del 2005 e ordinanze n. 368 del 2006 e n. 464 del 2005), a condizione che le scelte "non risultino manifestamente irragionevoli" (ordinanza n. 232 del 2001);
che questa giurisprudenza ha chiarito, altresì, con riferimento al diritto al ricongiungimento familiare, che la discrezionalità del legislatore risulta ancora più ampia
"in quanto il concetto di solidarietà non implica necessariamente quello di convivenza, essendo ben possibile adempiere il relativo obbligo mediante modalità diverse dalla convivenza" (ordinanza n. 368 del 2006 e sentenza n. 224 del 2005);
che, pertanto, ove si consideri che il legislatore può regolare l'accesso degli stranieri sul territorio dello Stato sulla base di scelte che tengano conto di un
"corretto bilanciamento dei valori in gioco", non risulta irragionevole consentire il ricongiungimento dei figli maggiorenni nelle sole ipotesi in cui vi sia una situazione di bisogno determinata dall'impossibilità permanente di provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita, a causa del loro stato di salute;
che, quanto alla ritenuta violazione dell'art. 3 Cost., per l'asserita disparità di trattamento fra la disciplina riservata al ricongiungimento del genitore – per il quale sarebbe sufficiente l'assenza di figli nel Paese di origine che possano provvedere al suo sostentamento – e quella prevista per il figlio maggiorenne (essendo, in tal caso, richiesto che lo stato di bisogno sia determinato da ragioni di salute che impediscono permanentemente di provvedere alle proprie esigenze di vita), il giudizio di comparazione tra le due situazioni prospettato dal giudice rimettente si rivela impraticabile, attesa la loro eterogeneità;
che, infatti, solo per il figlio maggiorenne può ragionevolmente ritenersi che l'eventuale situazione di dipendenza economica dal proprio genitore sia legata a fattori contingenti e, conseguentemente, destinata a risolversi, salvo appunto il caso di uno stato di malattia che ne pregiudichi irreversibilmente la capacità lavorativa;
che, pertanto, la questione sollevata dal Tribunale di Firenze in composizione monocratica si rivela manifestamente infondata sotto ogni profilo;
che tali rilievi consentono a questa Corte di prescindere dal fatto che il giudice rimettente abbia del tutto omesso di considerare che la norma censurata – anche nel testo vigente al momento dell'ordinanza e prima della formale attuazione nell'ordinamento italiano avvenuta con il citato d.lgs. n. 5 del 2007 – risulta conforme a quella dettata dall'art. 4, comma 2, lettera b), della direttiva 22 settembre 2003, n. 2003/86/CE (Direttiva del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare), la quale espressamente prevede che gli Stati membri possano autorizzare l'ingresso dei
"figli adulti non coniugati del soggiornante, o del suo coniuge, qualora obiettivamente non possano sovvenire alle proprie necessità in ragione del loro stato di salute".
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29 e 30 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 2007. F.to: Franco BILE, Presidente Maria Rita SAULLE, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 26 settembre 2007.
Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

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