In materia di riscossione coattiva e rateizzazioni, è stata apportata un'importante novità a favore dei contribuenti.
La Legge n. 10/2011, articolo 2, comma 20, ha previsto, infatti, che le dilazioni concesse sino alla data del 27 febbraio 2011, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.
A differenza di quanto accadeva prima, dunque, il contribuente non decade più automaticamente dal beneficio della dilazione qualora non paghi la prima rata o successivamente due rate.
L'Agente della riscossione, infatti, può concedere una ulteriore dilazione, su richiesta dello stesso contribuente.
È necessario, tuttavia, che il contribuente dimostri il temporaneo peggioramento della propria situazione di difficoltà posta a base della prima richiesta.