L'articolo 24 del Decreto Legislativo n. 251/2007 disciplina il rilascio del titolo di viaggio (passaporto) agli stranieri che beneficiano di una protezione internazionale, avendo lo status di rifugiati o di protezione sussidiaria.
Occorre ricordare che "rifugiato" è colui che dimostra di subire nel proprio Paese una persecuzione personale o politica, ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione di Ginevra del 1951.
La protezione sussidiaria, invece, è colui che, pur non versando nelle condizioni per ottenere l'asilo politico, dimostri tuttavia di correre il rischio di subire un danno grave, in caso di ritorno al suo Paese di origine.
Orbene, gli stranieri presenti in Italia che si trovino nelle suddette condizioni, possono richiedere il rilascio del passaporto, rivolgendosi:
- alla Questura, se si tratta di rifiugiati;
- al Consolato del Paese di cittadinanza, se si tratta di protezione sussidiaria.
Nel secondo caso, laddove non sia possibile rivolgersi utilmente al Consolato, lo straniero potrà presentare la richiesta in Questura, spiegando le ragioni per cui non ha potuto rivolgersi al proprio Consolato, in base a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 24, citato.
Al riguardo, la Circolare del Ministro dell'Interno del 24 febbraio 2003 ribadisce la necessità per lo straniero in stato di protezione sussidiaria di dimostrare le ragioni ostative alla richiesta del titolo nei confronti delle autorità diplomatiche del Paese di origine.
Proprio sulla base di questa regola, molte volte la Questura rifiuta di rilasciare il passaporto.
Contro questa decisione è possibile presentare ricorso al TAR, entro 60 giorni.
Secondo il TAR, le fondate ragioni che impediscono di richiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, devono essere valutate tenuto conto della particolarità della posizione del soggetto che beneficia di un permesso di soggiorno per fini umanitari/protezione sussidiaria, pena l'inutilità della estensione della tutela relativa al rilascio del titolo di viaggio a chi non abbia avuto il riconoscimento dello status di rifugiato.
A conferma di tale interpretazione si deve far riferimento alla stessa circolare del 2003, che prevede il rilascio del titolo di viaggio "a chi sia privo di passaporto ovvero si trovi nell'impossibilità di ottenerlo", e alla circolare n. 48/1961 che riguarda "gli stranieri che non abbiano la qualifica di rifugiati politici e che, per ragioni varie, non possono ottenere il passaporto delle autorità del loro paese".
Tali ragioni ostative possono anche essere ricondotte alla notoria situazione contingente di repressione nei confronti delle minoranze etniche, all'interno del Paese di origine, idonea a rappresentare una condizione di grave rischio per l'istante, appartenente a tale etnia, anche facendo riferimento a quanto emerso nella procedura dinanzi alla Commissione competente per il riconoscimento della protezione internazionale (Tar Lazio Roma, sezione I ter, sentenza del 5 ottobre 2017, n. 10072).