Nell'ambito del processo tributario gli atti impugnabili sono elencati nell'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 546/92.
Tra tali atti figura anche il "ruolo".
Ci si chiede dunque se il ruolo, di per sè solo, sia autonomamente impugnabile, nel caso in cui, ad esempio, non vi sia stata regolare notifica della cartella esattoriale.
Sul punto vi sono due orientamenti contrastanti:
A favore della impugnabilità del ruolo
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, con la sentenza del 19.01.2010 n. 724, secondo cui: "l’articolo 19 del sopra citato decreto legislativo prevede l’impugnazione sia della cartella che del ruolo. Tale precisazione rende del tutto evidente che l’impugnazione è ammissibile non solo nei confronti della cartella, ma anche contro l’estratto di ruolo che altro non è che una riproduzione di una parte del ruolo".
Analogamente, la Cassazione, con l'ordinanza n. 15946/10, ha ritenuto che, per impugnare un atto dell'ente impositore, è sufficiente che lo stesso "porti comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria senza la necessità che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'articolo 19".
In altre parole, ai fini del ricorso, è sufficiente che il contribuente venga a conoscenza (magari attraverso una richiesta di accesso) dell'esistenza di una pretesa tributaria per far sorgere in capo allo stesso un interesse ad agire.
La Cassazione, inoltre, ha anche affermato che gli atti impugnabili di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 546/92 non devono ritenersi un elenco tassativo e di stretta interpretazione nominalistica. Spetterà quindi al giudice tributario, cui è devoluta l'impugnazione circa la legittimità dell'atto notificato al contribuente, valutarne il contenuto "sostanzialmente impositivo", inteso quale attitudine a rappresentare e rendere conoscibile – negli elementi essenziali e sufficienti per adire la tutela amministrativa o giudiziale – la pretesa tributaria (Cassazione, sentenza dell'8 ottobre 2007, n. 21045).
Afferma, altresì, che è sempre facoltà del contribuente impugnare un atto avente natura impositiva, al fine di evitarne il suo divenire definitivo, laddove esso porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria (Cassazione, sentenza n. 17202/2009).
Contrario alla impugnabilità del ruolo
Non tutti i giudici, tuttavia, condividono la tesi sopra illustrata.
Secondo la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, l'articolo 19 citato deve essere letto alla luce dei principi generali del processo tributario.
In particolare, va ricordato che il processo tributario è di natura "impugnatoria".
In altre parole con esso il ricorrente mira ad ottenere l'annullamento di un atto lesivo dei propri diritti.
Ne consegue che potranno essere impugnati solamente quegli atti idonei a produrre una lesione effettiva per il cittadino.
Per quanto riguarda il ruolo, questo, finchè non viene notificato al contribuente (e ciò avviene con la notifica della cartella esattoriale), non produce alcun effetto nei suoi confronti.
Ne consegue che il contribuente, che sia venuto a conoscenza della propria posizione debitoria attraverso una richiesta di accesso agli atti e visione dell'estratto di ruolo, non potrà impugnare quest'ultimo ma dovrà attendere la notifica della cartella esattoriale (che vale anche come notifica del ruolo).
In tal senso si è espressa la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, secondo cui: "La copia dell’estratto di ruolo, non rappresentando un atto ricettizio dell’Amministrazione finanziaria contenente una specifica e definitiva pretesa tributaria capace di incidere irrimediabilmente nella sfera patrimoniale del contribuente, non è suscettibile di autonoma impugnazione" (sentenza del 18 dicembre 2009, n. 167).