La pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento possone essere sequestrate a fini di confisca solo fino al quinto, anche laddove si ipotizzi la truffa.
Questo principio deriva dalla regola generale dell'ordinamento processuale, desumibile dall'articolo 1 del D.P.R. del 5 gennaio 1950, n. 180, in materia di limiti alla sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni.
Sul punto, si è espressa la Cassazione, con sentenza del 17 marzo 2014, n. 12541, in un caso in cui si procedeva per il reato di truffa aggravata e continuata, ipotizzata come commessa da una persona che sarebbe riuscita a ottenere, senza essere cieca, la pensione di invalidità, ed era stato disposto il sequestro preventivo a fini di confisca in danno dell'indagata, sia della pensione di invalidità sia dell'indennità di accompagno erogate dall'Inps.
L'indagata aveva prontamente proposto istanza di riesame avverso il provvedimento di sequestro e tale istanza era stata rigettata dal Tribunale.
Al contrario la Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso, annullando senza rinvio l’ordinanza cautelare limitatamente ai quattro quinti dei ratei della pensione di invalidità e dell'indennità di accompagnamento, ribadendo il principio normativo secondo cui il sequestro è ammissibile solo nei limiti del quinto del relativo importo.