In tema di abusi familiari, l'adozione dell'ordine di protezione di cui agli articoli 342 bis e seguenti del Codice civile, ha come suo presupposto il compimento, da parte del soggetto che ne è destinatario, di condotte idonee a cagionare al coniuge o convivente un "grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà", altrimenti non giustificandosi la grave misura dell'allontanamento dalla casa familiare, pure incidente su diritti di rilevanza costituzionale quali la libertà personale, la libertà di circolazione e la proprietà privata.
Al riguardo, la giurisprudenza ha precisato che, al fine di ritenere raggiunta il livello di "gravità" richiesto dalla legge, è necessario un pregiudizio particolarmente significativo in termini di ripetizione nel tempo della condotta lesiva, ovvero con riguardo al tipo di interesse coinvolto o alle modalità concrete dell'offesa (Tribunale di Bari, sentenza del 18 luglio 2002; Tribunale di Trani, sentenza del 12 ottobre 2001).
In particolare, si è affermato che il pregiudizio all'integrità fisica, cui fa riferimento l'articolo 342 bis del Codice civile, non necessariamente consegue ad aggressioni fisiche ben potendo costituire l'evento di aggressioni meramente verbali se, a causa della reiterazione delle stesse e del clima di continua tensione venutosi a creare all'interno della famiglia, sono in grado di arrecare una lesione alla salute di natura fisica alle vittime, restando il riferimento al pregiudizio dell'integrità morale, pure contenuto nella norma, relegato ai casi in cui le ingiurie o minacce arrechino sofferenze di tipo esclusivamente morale o psichico (Tribunale di Rovereto, sentenza del 26 luglio 2007).