Nel caso di indebita occupazione di un immobile il proprietario ha diritto alla indennità di occupazione?
Secondo una parte della giurisprudenza, tale diritto sussiste a prescindere dalla prova specifica di un danno.
Il danno, infatti deve ritenersi "in re ipsa" per il mancato godimento del bene e dei frutti che lo stesso potrebbe produrre.
Deve invece essere dimostrato il quantum, ossia il valore locativo del bene in base al quale viene determinata l'indennità di occupazione (Tribunale di Arezzo, sentenza del 24 giugno 2014, n. 628; Cassazione, sentenza n. 9913/11, n. 5028/11, n. 5568/2010).
Secondo un altro orientamento, invece, il danno da occupazione abusiva di immobile non può ritenersi sussistente "in re ipsa" trattandosi pur sempre di un "danno-conseguenza".
Pertanto, il proprietario che chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto ad esempio locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo peraltro pur sempre avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti (Cassazione, sentenza 25 maggio 2018 n. 13071; Cassazione, sentenza del 17 giugno 2013 n. 15111).