Con una recentissima sentenza, il Tribunale di Milano ha riconosciuto che l'occupazione abusiva di un immobile altrui determina automaticamente un danno a carico del proprietario, senza necessità di una prova specifica in tal senso.
Trattandosi di bene produttivo, quale è un cespite immobiliare, il danno deve intendersi in re ipsa, in quanto discende dalla perdita della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità dallo stesso ricavabile in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso, per cui non è necessario, in concreto, far luogo alla dimostrazione del pregiudizio effettivamente subito in termini di perdita dell'opportunità di locare l'immobile, con riferimento a concrete proposte ricevute da potenziali locatari.
Il pregiudizio nei termini predetti, pertanto, può essere determinato dal giudice in via equitativa, avuto riguardo al valore locativo del bene usurpato (Tribunale di Milano, sentenza del 11 luglio 2013, n. 9907).