Secondo la Cassazione, permane l'obbligo di mantenimento della figlia anche quando quest'ultima si sposi in giovane età con un ragazzo anch'egli di giovane età, studente universitario e privo di redditi propri.
L'obbligo di mantenere i figli, infatti, cessa solo quando questi abbiano raggiunto l'indipendenza economica oppure quando non abbiano trovato un lavoro per propria colpa (Cassazione, sentenza del 26 gennaio 2011, n. 1830).
Nel caso esaminato dalla Corte, inoltre, non ricorreva neppure l'ipotesi del figlio maggiorenne tornato a vivere con uno dei genitori perché non più economicamente autosufficiente dopo esserlo stato in passato per aver svolto attività lavorativa o per altre cause (quali l’aver contratto matrimonio, poi fallito). In tal caso, infatti, l'obbligo di mantenimento si direbbe cessato.
Piuttosto, ricorreva la diversa ipotesi del figlio "che non ha mai cessato di convivere con detto genitore pur dopo la maggiore età, e che malgrado il conseguimento di un titolo di studio universitario non ha potuto trame utile profitto non per sua colpa o per sua scelta; e non ha nel caso raggiunto l’indipendenza economica neppure con la mera celebrazione del matrimonio, diretta nella specie a raggiungere la finalità di cui si è detto avanti: senza per questo aver costituito una nuova entità familiare autonoma e finanziariamente indipendente".
La Cassazione ha quindi fatto riferimento all'articolo 148 del Codice civile, affermando che sul padre continui "a gravare l’obbligo di contribuire al mantenimento della figlia S., non avendo egli fornito la dimostrazione che costei è divenuta autosufficiente (anche attraverso l’attività lavorativa del marito), ovvero che il mancato svolgimento di un’attività professionale dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato di avvalersi del titolo conseguito".