Se il contribuente eccepisce in giudizio la mancata notifica della cartella esattoriale, è onere dell'Agente della riscossione dare la prova dell'avvenuta notifica.
In proposito la Commissione tributaria provinciale di Foggia ha ritenuto insufficiente, al fine di dimostrare la notifica, la produzione in giudizio della fotocopia della relata (Commissione tributaria provinciale di Foggia, sentenza del 07 gennaio 2010, n. 4).
Queste fotocopie, infatti, attestano solo che quel determinato foglio, contenente la relata, è stato consegnato al contribuente ma non possono attestare quali e quanti fogli siano stati consegnati.
Secondo i giudici tributari di Foggia sarebbe, quindi, necessario produrre l'originale oppure la copia dell'originale della cartella con allegata la relata di notifica in calce.
La Commissione tributaria richiama al riguardo l'articolo 148 del Codice di procedura civile, secondo cui la relata va apposta sia sull'originale che sulla copia in calce all'atto da notificare (tale norma è pacificamente applicabile alle notifiche delle cartelle in base al richiamo espresso che l'articolo 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 602/1973 fa all'articolo 60 del D.P.R. n. 600/1973).