I presupposti legittimanti la notificazione a norma dell'articolo 143 del Codice di procedura civile non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza.
E infatti il ricorso alle formalità di notificazione di cui all'articolo 143 del Codice di procedura civile, per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l’ufficiale giudiziario dia espresso conto.
Pertanto è nulla la notificazione eseguita ai sensi dell'articolo 143 del Codice di procedura civile, qualora l'ufficiale giudiziario, dopo aver dato atto nella relata di non aver potuto notificare l'atto al destinatario per essere questo sconosciuto nel luogo di residenza anagrafica, non fornisca alcuna indicazione in ordine alle ricerche od indagini compiute per accertare la nuova residenza o il domicilio del detto destinatario.
Da ciò consegue che ai fini della validità della notifica alle persone irreperibili occorre che l'ufficiale giudiziario deve fornire nella relata l'indicazione in ordine alle ricerche ed indagini compiute per accertare la residenza del destinatario (Cassazione, sentenza dell' 8 febbraio 2013, n. 3071; Cassazione, sentenza del 27 novembre 2012, n. 20971; Cassazione, sentenza del 27 marzo 2008, n. 7964; Cassazione, sentenza del 23 giugno 2009, n. 14618; Cassazione, sentenza del 27 febbraio 2008, n. 5127 ; Cassazione, sentenza del 2 dicembre 2003, n. 18385; Cassazione, sentenza del 26 marzo 2001, n. 4339; Cassazione, sentenza del 14 maggio 1990, n. 4120; Cassazione, sentenza del 3 febbraio 1998, n. 1092).
A tal proposito, giova ricordare che la relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione (Cassazione, sentenza del 27 novembre 2012, n. 20971).
In tal senso, si richiama anche la Corte di Appello di Napoli, sentenza del 5 Gennaio 2012, secondo cui: "In tema di notificazione agli irreperibili, può procedersi alla notifica ex art. 143 cpc solo quando, sul piano soggettivo, l'ignoranza di chi la chiede all'ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto sia incolpevole e, sul piano oggettivo, se siano provate le indagini compiute da chi ha domandato la notificazione, non fondate solo sulle risultanze anagrafiche, ma estese ad accertamenti ed informazioni sul reale avvenuto trasferimento di detto destinatario in luogo sconosciuto ovvero su quale sia questo, dopo l'inutile tentativo dell'ufficiale giudiziario di eseguire la notifica all'indirizzo indicato".