Il genitore che abbia integralmente provveduto al mantenimento dei figli, ha diritto di chiedere il rimborso della quota facente carico all'altro genitore.
Tale diritto è riconosciuto anche per il periodo che precede il deposito in Tribunale della domanda, in quanto l'obbligo di mantenimento in capo ad entrambi i genitori discende direttamente dalla legge come conseguenza della filiazione.
Sul punto la Cassazione ha fatto riferimento all'articolo 2031 del Codice civile, inquadrando la fattispecie come un caso di "gestione di affari", produttiva a carico del genitore inadempiente degli effetti di cui alla norma citata (Cassazione, ordinanza del 15 marzo 2017, n. 6819).
Pertanto, il genitore inadempiente dovrà tenere indenne l'altro genitore delle obbligazioni assunte dal medesimo e rimborsargli tutte le spese necessarie o utili con gli interessi dal giorno in cui le spese stesse sono state fatte (Cassazione, ordinanza del 15 marzo 2017, n. 6819; Cassazione, sentenza del 20 dicembre 2011, n. 27653; Cassazione, senenza del 4 settembre 1999, n. 9386; Tribunale di Cagliari, sentenza del 13 marzo 1997 "Nell'ipotesi in cui entrambi i genitori abbiano riconosciuto il figlio, l'obbligo legale di mantenimento è a carico di tutti e due in proporzione delle rispettive sostanze e capacità di lavoro e di guadagno. E poiché l'obbligo di mantenimento grava su entrambi, deve ritenersi che il genitore che adempia a tale obbligo anche per la quota incidente sull'altro genitore ponga in essere una gestione d'affari produttiva degli effetti di cui all'art. 2031 c.c. e sia pertanto legittimato ad agire per ottenere il rimborso di tale quota per tutto il periodo decorrente dalla nascita del figlio e non dalla data della domanda").
Si precisa, per altro, che il genitore potrebbe anche rinunciare al contributo dell'altro per il mantenimento del figlio, trattandosi di un diritto disponibile.
Ne discende che, salvo modifica intervenuta successivamente, il rinunciante non potrà in tal caso chiedere al partner il rimborso di quanto sostenuto per la prole (Cassazione, sentenza del 20 dicembre 2011, n. 27653).