In tema di mantenimento dei figli, la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui l'importo del mantenimento non può essere stabilito solamente sulla base del reddito del genitore da esso gravato, ma bisogna anche tener conto delle esigenze di vita del bambino, del tenore di vita dello stesso durante la convivenza dei genitori, dei tempi di permenenza presso ciascuno di essi nonchè della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Il Giudice chiamato a decidere sul mantenimento deve quindi dare adeguata motivazione circa i criteri applicati nel caso concreto, effettuando anche una valutazione comparativa dei redditi di entrambi i genitori.
I principi suddetti si ricavano dall'articolo 337 ter del Codice civile che prevede espressamente: "Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
- le attuali esigenze del figlio;
- il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
- i tempi di permanenza presso ciascun genitore; l
- le risorse economiche di entrambi i genitori;
- la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore".
In mancanza di congrua motivazione in relazione ai parametri suddetti o comunque in caso di mancata applicazione degli stessi, è possibile impugnare il provvedimento e ottenerne l'annullamento o la riforma (Cassazione, ordinanza 10 ottobre 2018, n. 25134).