In caso di notifica effettuata mediante il servizio postale, la Cassazione ha ritenuto che la mancata indicazione della qualifica del consegnatario nell'avviso di ricevimento è causa di nullità della notifica stessa a condizione che il destinatario contesti specificamente l'esistenza di un rapporto qualificato con il consegnatario dell'atto.
Sarà a quel punto onere del notificante dimostrare la sussistenza di un rapporto qualificato tra il consegnatario ed il destinatario.
Al riguardo la Cassazione ha affermato: "quanto al profilo riguardante l'omessa menzione, nell'avviso di ricevimento, della qualità del consegnatario <...> in tema di contenzioso tributario, è nulla la notifica dell'atto d'appello a mezzo del servizio postale ove nella relazione di notificazione sia indicato solo il nome del consegnatario ma non il suo rapporto con il destinatario, a meno che l'appellante non deduca e dimostri la sussistenza, tra consegnatario e destinatario, di uno dei rapporti richiesti dalla legge per la validità della notificazione" (Cassazione, sentenza del 17 settembre 2010, n. 19733).