Il reato previsto previsto dall'articolo 572 del Codice penale ("maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli") è configurabile anche al di fuori della famiglia legittima.
Secondo la prevalente giurisprudenza, infatti, per famiglia deve intendersi non solo un insieme di persone legate da vincoli di parentela naturale o civile, ma anche un'unione di persone fra le quali, per intime relazioni e per abitudini di vita, siano sorti legami di reciproca assistenza e protezione.
Affinchè si configuri il reato di maltrattamenti in famiglia è quindi sufficiente un rapporto stabile di convivenza, idoneo a determinare obblighi di solidarietà e di mutua assistenza (Cassazione, sentenza dell'8 novembre 2005, n. 44262).
Il detto reato può essere compiuto anche in danno di persona non convivente, purchè tra l'autore del fatto e la vittima vi sia un rapporto affettivo (Cassazione, sentenza del 14 giugno 1954).