Con la recentissima sentenza n. 20498 del 28 maggio 2010, la Corte di Cassazione ha ribadito che il reato di maltrattamenti ricorre solo nel caso di abitualità e continuità delle condotte vessatorie.
Al contrario tale reato dovrà essere escluso laddove i comportamenti oggetto della contestazione abbiano un carattere episodico.
Nel caso esaminato dalla Corte, inoltre, si è prestata particolare attenzione all'elemento soggettivo della condotta.
In particolare, si trattava di una moglie che impediva al coniuge di avere rapporti epistolari e telefonici con terzi, in conseguenza della manifestata intenzione di separarsi.
Tali episodi erano, nel caso di specie, una mera reazione alla richiesta di separazione.
Veniva dunque a mancare, oltre che l'abitualità, anche l'elemento soggetto del reato, ossia la volontà (o meglio il dolo) di porre in essere condotte vessatorie nei confronti del marito.