La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza del 25 luglio 2007, n. 16412, si è espressa sulla individuazione del soggetto (Agente della riscossione ovvero ente creditore) legittimato passivo in caso di impugnazione di avviso di mora non preceduto da cartella di pagamento.
I giudici di legittimità hanno affermato che "l'azione - del contribuente per la contestazione della pretesa tributaria - può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi dì litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore".
Ciò si ricava dall'articolo 39 del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, secondo cui "il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite".
Conseguentemente, afferma la Corte, "l'aver il contribuente individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore nell'ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio. La risposta non può essere diversa per il caso in cui il contribuente, a fondamento dell'impugnazione dell'atto consequenziale, abbia dedotto l'omessa notificazione dell'atto presupposto".
A seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 16412 del 2007, i giudici di legittimità hanno affermato che il contribuente che impugni l'avviso di mora sostenendo il venir meno del debito tributario per prescrizione ben può notificare il ricorso esclusivamente all'Amministrazione, senza coinvolgere l'Agente della riscossione (Cassazione, sentenza del 26 ottobre 2007, n. 22529).
Mentre in ogni altro caso di lite che riguardi esclusivamente la regolarità, o la validità degli atti esecutivi del concessionario, legittimato passivo deve ritenersi solo il concessionario stesso.
Su queste basi, l'Agenzia delle entrate, con circolare del 17 luglio 2008 , n. 51/E, ha fissato alcuni principi in ordine all'individuazione del soggetto legittimato passivo nei giudizi aventi ad oggetto atti dell'Agente della riscossione, fornendo le seguenti istruzioni per la gestione delle controversie incardinate innanzi alle Commissioni Tributarie:
- per la gestione delle controversie nelle quali sia stata chiamata in causa soltanto l'Agenzia delle entrate per questioni concernenti esclusivamente la regolarità e la validità degli atti dell'Agente della riscossione, l'ufficio eccepisce in via preliminare il difetto di legittimazione passiva, in quanto trattasi di vizi imputabili all'attività riscossiva e, successivamente, chiama in causa lo stesso Agente della riscossione. Al riguardo si ricorda che la Corte di cassazione ha affermato che la chiamata di terzi nel processo tributario può essere effettuata dal resistente con l'atto di costituzione in giudizio, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del ricorso (Cassazione, sezione tributaria, n. 24563 del 26 novembre 2007; n. 16119 del 20 luglio 2007; n. 7329 del 13 maggio 2003; Circolare n. 98/E del 23 aprile 1996, a commento dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 546 del 1992);
- nel caso in cui il ricorrente evochi in giudizio esclusivamente l'Agente della riscossione, rilevando l'esistenza di vizi riferibili alla pretesa tributaria, è onere dell'Agente della riscossione chiamare in causa l'ufficio competente ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999, al fine di evitare gli effetti pregiudizievoli di una condanna;
- per la gestione delle controversie nelle quali sia stata chiamata in causa sia l'Agenzia delle entrate sia l'Agente della riscossione, per vizi imputabili solo a quest'ultimo, l'Ufficio può limitarsi ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva;
- nei casi in cui il ricorrente faccia valere sia vizi ascrivibili all'Agente della riscossione sia questioni relative all'esercizio del potere impositivo dell'Amministrazione, l'ufficio legittimato passivo predispone adeguate controdeduzioni con riferimento agli atti di propria competenza.
Sulla questione della legittimazione passiva in capo al concessionario per vizi propri della cartella esattoriale, si è pronunciata di recente anche la Commissione Tributaria Regionale di Roma, con la sentenza n. 503 del 8 aprile 2008, che afferma:
"Per quanto la proposizione sia, in linea di principio esatta e condivisibile, erra l'Ufficio nel continuare pervicacemente a considerare che la tardività della notificazione sia inerente i poteri del Concessionario e come tali rientri nei vizi propri dell'atto imputabili solo a quest'ultimo.
Erra l'Ufficio perché insiste nel parcellizzare il procedimento impositivo scaturente dall'articolo 36 bis del dpr 600/73 (ma in realtà analogo ragionamento deve essere eseguito per qualsiasi altra imposizione scaturente da avviso di accertamento) mentre il procedimento impositivo è unitario ed inizia con la rettifica dell'ufficio, completandosi con l'esternazione della potestà impositiva attraverso l'ordine di pagamento (coattivamente eseguibile) mediante la cartella esattoriale.
La tempestività della notificazione di questa, dunque, è riferibile alla tempestività dell'esercizio del potere pubblico, risalente, quanto ad imputazioni giuridiche ed effetti, all'Ufficio tributario e non al Concessionario.
Le questioni di responsabilità per tardività della notificazione e decadenza dall'azione tributaria devono essere risolte all'interno del rapporto fra Fisco e Concessionario, cui il contribuente è estraneo, ma non possono impingere sull'elementare principio giuridico che vuole che il contribuente sia informato esattamente, a pena dì decadenza, nei termini previsti dell'avvenuto esercizio definitivo della pretesa tributaria.
Il significato della sentenza n. 280 del 205 della Corte Costituzionale è esattamente questo, e il decreto legge a 106 del 2005 ha finalmente, con anni di ritardo, adeguato l'ordinamento giuridico a questo elementare principio, stabilendo che anche la notificazione deve avvenire nei termini, espressamente decadenziali (facendo cosi anche giustizia della inopinata interpretazione autentica dell'”articolo 36 bis effettuata a suo tempo con l'articolo 28 della legge n. 449 del 1994).
In definitiva, resta definitivamente acclarato che il contribuente deve individuare il legittimato passivo del ricorso avverso la tardività della notificazione della cartella esattoriale nei confronti dell'Ufficio tributario e non del concessionario delle imposte. Sul punto, per altro, la Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 16412 del 25 luglio 2007 ha affrontato ed esaminato funditus la questione della legittimazione passiva nel caso di impugnazione della cartella o dell'avviso di mora.
La Corte ritiene, e questa Commissione aderisce totalmente alla tesi, che in entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario al quale, se è fatto destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere dì chiamare in giudizio il predetto ente, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporne d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario".
E ancora, nello stesso senso, la Commissione Tributaria Regionale di Roma, sentenza del 22 gennaio 2007, n. 23:
"La deduzione in giudizio di un vizio di notificazione imputabile al concessionario, non rende necessaria la chiamata del concessionario stesso ad integrare il contraddittorio a pena di improcedibilità del ricorso o dell'appello. L'ente creditore rimane infatti pur sempre la Pubblica Amministrazione nelle sue varie articolazioni (Stato, regione, provincia, comune, eccetera) e, in quanto domina della pretesa impositiva, qualora si serva di un mandatario (il cosiddetto `braccio esecutivo" dell'ente creditore), quale la concessionaria per la riscossione, ai fini della sola materiale esazione del tributo dovuto, sarà onere della stessa Amministrazione titolare del credito tributario eventualmente agire per il risarcimento del danno nei confronti del mandatario-concessionario, in base ad un rapporto interno rispetto al quale il terzo contribuente rimane del tutto estraneo".
Qualora, invece, il concessionario sia fatto destinatario dell'impugnazione, quest'utimo ha l'onere di chiamare in giudizio l'ente, se non vuole rispondere dell'esito della lite, come chiarito dalla Cassazione a Sezioni Unite, sopra citata.