Con la recentissima sentenza del 20 febbraio 2013, n. 4213 la Cassazione a Sezioni Unite ha risolto un contrasto di giurisprudenza, enunciando il seguente principio di diritto: "Nei confronti del creditore che proponga istanza di ammissione al passivo del fallimento, in ragione di un suo preteso credito, il curatore è terzo e non parte, circostanza da cui discende l'applicabilità dei limiti probatori indicati nell'articolo 2704 del Codice civile. La mancanza di data certa nelle scritture prodotte si configura come fatto impeditivo all'accoglimento della domanda oggetto di eccezione in senso lato, in quanto tale rilevabile anche di ufficio dal giudice. La rilevazione di ufficio dell'eccezione determina la necessità di disporre la relativa comunicazione alle parti per eventuali osservazioni e richieste e subordina la decisione nel merito all'effettuazione del detto adempimento".
Istanza di ammissione al passivo e limiti probatori verso il curatore
Pubblicato in: Diritto civile
Il curatore è terzo rispetto all'istanza di ammissione al passivo, per cui si applicano i limiti probatori di cui all'articolo 2704 del Codice civile