Il D.P.R. n. 115 del 2002, prevede all'articolo 112 il potere di revoca da parte del giudice per la mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ("gratuito patrocinio").
Va pure considerato che, ai fini della determinazione reddituale, occorre fare riferimento a tutti i redditi, compresi quelli derivanti da attività illecite.
Il citato D.P.R. n. 115, articolo 96, prevede che il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni previste dalla legge, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari e delle attività economiche eventualmente svolte.
Tale ponderazione indiziaria della capacità reddituale prevista al momento della valutazione dell'istanza deve ritenersi senz'altro possibile nell'ambito della procedura di revoca, attesa la chiara simmetria tra i provvedimenti di cui si parla.
Occorre infine aggiungere che la valutazione afferente all'atto di revoca attiene alla mancanza dei requisiti, sia originaria che sopravvenuta.
Da tutto quanto sopra esposto discende che il giudice chiamato nella sede di merito a decidere circa la revoca in discussione è chiamato ad una valutazione che riguarda tutto il periodo in cui l'atto di ammissione ha operato, essendo ben possibile che, sussistendo in origine i requisiti reddituali, la situazione sia successivamente mutata nel corso del tempo con l'acquisizioni di disponibilità economiche incompatibili con la fruizione del beneficio in questione.
In tal caso la revoca non potrà riguardare, naturalmente, l'attività difensiva svolta nel periodo in cui esisteva una situazione reddituale utile alla fruizione del patrocinio a spese dello Stato; dovrà invece individuare il momento in cui si è determinata la nuova situazione che determina l'esclusione dal beneficio e dovrà disporre la revoca a far tempo da tale ultima epoca (Cassazione, sentenza del 7 marzo 2013, n. 10661).