In materia di riscossione coattiva e iscrizione di ipoteca a carico del contribuente, l'Agente della riscossione (Equitalia) ha l'obbligo di inviare una comunicazione scritta al debitore, indicando anche il termine entro il quale può proporre opposizione e l'autorità competente, a pena di nullità.
Tale obbligo discende dall'articolo 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, dettato in via generale per i procedimenti amministrativi ed applicabile anche al procedimento di riscossione coattiva, in quanto finalizzato alla realizzazione di un interesse pubblico.
La legge 7 agosto 1990 n. 241 detta una serie di norme a tutela del cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione e le sue prescrizioni debbono essere ritenute applicabili anche ai rapporti con l'amministrazione finanziaria, nei limiti in cui siano di agevole applicazione e non compromettano nella loro essenza le finalità pubbliche perseguite.
La Cassazione ha ribadito che le norme in tema di esecuzione esattoriale contemplano misure che, seppure a garanzia e a tutela dei crediti tributari, possono gravemente compromettere i diritti individuali poiché - oltre che avere introdotto misure quali il fermo amministrativo di beni mobili registrati e l'iscrizione di ipoteca sugli immobili – introducono modalità estremamente rapide e semplificate di esproprio dei beni.
E' essenziale, pertanto, che, proprio in tema di esecuzione esattoriale, siano rigorosamente rispettati sia il principio di legalità, tramite la stretta osservanza delle procedure stabilite, sia gli adempimenti di carattere generale diretti allo scopo di permettere all'esecutato di far valere le sue ragioni: soprattutto, ove si tratti di adempimenti di agevole esecuzione e poco costosi per l'amministrazione, quali appunto quello di comunicare all'interessato i termini e le modalità con cui può proporre opposizione e far valere le sue ragioni nello stesso atto in cui avvisa dell'iscrizione ipotecaria (Cassazione, sentenza del 26 febbraio 2013, n. 4777).
Il mancato rispetto dei principi sopra indicati, implica la nullità dell'atto (nel caso esaminato dalla Cassazione si trattava di iscrizione ipotecaria), da farsi valere nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi entro venti giorni, ai sensi dell'articolo 617 del Codice di procedura civile, laddove sia competente il Giudice ordinario, o, nel caso di competenza della Commissione tributaria, entro sessanta giorni.