Secondo la Commissione tributaria provinciale di Brindisi l'iscrizione di ipoteca prevista dall'articolo 77 del D.P.R. n. 602/1973 può essere effettuata soltanto in presenza dei presupposti e delle condizioni previste dall'articolo 50 dello stesso decreto (sentenza del 12 luglio 2010, n. 176).
Conseguentemente è necessario non solo che sussista un titolo esecutivo validamente notificato, ma anche che esso sia ancora efficace al fine di procedere all'esecuzione forzata.
In altre parole è necessario che tra la data della notifica del titolo (ossia la cartella esattoriale) e la data dell'iscrizione ipotecaria non sia decorso oltre un anno.
Se è decorso più di un anno, l'iscrizione ipotecaria deve essere preceduta dall'avviso di cui all'articolo 50 del D.P.R. n. 602/1973 (ossia l'intimazione ad effettuare il pagamento entro 5 giorni, con l'avviso che decorso tale termine si procederà all'esecuzione forzata).
In tal senso si sono espresse pure:
la Commissione tributaria regionale per il Lazio, secondo cui "se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, essendo venuta meno la capacità del ruolo a valere quale titolo esecutivo, è necessaria la notificazione dell'intimazione ad adempiere, in mancanza l'iscrizione ipotecaria deve essere annullata" (sentenza del 22 febbraio 2010, n. 31);
la Commissione tributaria provinciale di Bari, secondo cui "l'iscrizione dell'ipoteca è illegittima allorchè, essendo decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, non sia preceduta dalla intimazione di pagamento prevista dall'art. 50 secondo comma del D.P.R. n. 602/73 atteso che soltanto detta intimazione fa riacquistare al ruolo la sua efficacia di titolo esecutivo che il decorso dell'anno aveva temporaneamente sospeso" (sentenza del 25 giugno 2009, n. 164).
Ad ogni modo si segnala un orientamento contrario, secondo cui l'avviso di intimazione non è necessario per iscrivere validamente l'ipoteca, in quanto tale avviso sarebbe richiesto solo per la procedura esecutiva vera e propria e non per le misure cautelari, quali appunto l'ipoteca (Commissione tributaria regionale per la Toscana, sentenza del 20 dicembre 2010, n. 106).