Il codice penale prevede negli articoli 594 e 595 i reati di ingiuria e diffamazione, a tutela dell'onore e del decoro della persona.
Tali norme tutelano quindi un bene di rango costituzionale quale l'onore, espressione della personalità umana tutelata dall'articolo 2 della stessa Costituzione.
Sembra tuttavia che esse si pongano in contrasto con l'articolo 21 della Costituzione, che sancisce che Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Per risolvere la presunta antinomia di norme fra l'articolo 21 della Costituzione e gli articoli 594 e 595 del codice penale si fa generalmente riferimento alla nozione di limite del diritto.
I limiti del diritto di critica e di cronaca sono: veridicità, continenza (ossia l'uso di un linguaggio corretto e pertinenza(ossia la sussistenza di interesse pubblico alla conoscenza del fatto).
La sentenza n. 5259/1984 della Sezione I civile della Corte di Cassazione presenta la seguente massima (Il Foro italiano, anno 1984, Vol. CVII, pag. 2712): "Perché la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore possa considerarsi lecita espressione del diritto di cronaca, e non comporti responsabilità civile per violazione del diritto all'onore, devono ricorrere tre condizioni: 1) utilità sociale dell'informazione; 2) verità oggettiva, o anche soltanto putativa purché frutto di diligente lavoro di ricerca; 3) forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, che non ecceda lo scopo informativo da conseguire e sia improntata a leale chiarezza, evitando forme di offesa indiretta".
La Cassazione ha precisato inoltre, in un caso recente, che, al fine di apprezzare la rilevanza penale di un'espressione obiettivamente lesiva dell'altrui onore e decoro, è necessario contestualizzarla, ossia valutarla in relazione al cotesto spazio temporale in cui è stata proferita.
Qualora le frasi oggetto di accusa siano manifestazione di una critica e rispettino i limiti della continenza), pertinenza e veridicità, allora opera la scriminante dell'esercizio di un diritto (nella specie il diritto di critica) (Cassazione 13880/2007).
Differenze tra ingiuria – calunnia - diffamazione
L' ingiuria differisce dalla diffamazione perché prevede la presenza della persona offesa. La calunnia, in un linguaggio giuridico, prevede invece una denuncia ad una pubblica autorità di qualcuno che si sa innocente. Nel linguaggio corrente con calunnia si intende invece ogni diffamazione che attribuisca falsamente la commissione di un fatto che costituisca reato.
Chi sente leso il proprio onore può chiedere direttamente il risarcimento con una azione davanti al giudice civile, o altrimenti può proporre una querela in sede penale, o esperire entrambi i rimedi.