La Commissione Tributaria Provinciale di Caserta (sentenza n. 369/2013) ha dichiarato ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo, nel caso in cui con tale estratto di ruolo il contribuente viene a conoscenza per la prima volta di atti impositivi a suo danno.
Preme evidenziare che la questione dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo si pone esclusivamente nell'ambito della giurisdizione tributaria, che ha natura solo impugnatoria, con previsione specifica degli atti impugnabili. Per cui, poichè l'estratto di ruolo non è espressamente previsto tra gli "atti impugnabili" non sarebbe ammessa la sua impugnazione (il contribuente dovrebbe attendere il primo atto impositivo per chiederne l'annullamento; non potrebbe invece esperire una azione di accertamento negativo del credito, per far dichiarare ad esempio la prescrizione, come invece potrebbe fare nel giudizio civile).
Tuttavia, l'impugnabilità dell'estratto di ruolo nel processo tributario è stata ammessa dalla giurisprudenza (e, ad ultimo, dalla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta) nei casi in cui sia mancata la notifica dell'atto impositivo (ad esempio, della cartella).
Negare l'impugnabilità dell'estratto di ruolo, infatti, significherebbe negare al contribuente la possibilità di annullare i pretesi crediti al fine di prevenire eventuali provvedimenti cautelari o espropriativi, quali l'iscrizione di ipoteca, il fermo del veicolo, il pignoramento, e quant'altro.
Nel caso specifico, un contribuente aveva presentato ricorso nei confronti dell'estratto di ruolo in cui erano riportate svariate cartelle relative a sanzioni Iva, Tarsu e tasse auto riguardanti anni tra il 1986 e il 1998.
Venuto a conoscenza della pretesa solo nel 2012, nell'ambito di una verifica effettuata presso Equitalia, ha eccepito che i tributi erano ormai prescritti.
La Commissione tributaria ha accolto il ricorso, annullando il ruolo e dichiarando la prescrizione dei tributi, dopo aver ribadito appunto l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo.