In tema di imposte sui redditi, l'articolo 2, secondo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 individua, perché sussista la residenza fiscale nello Stato, tre presupposti, indicati in via alternativa:
- il primo, formale, rappresentato dall'iscrizione nelle anagrafi delle popolazioni residenti,
- gli altri due, di fatto, costituiti dalla residenza o dal domicilio nello Stato ai sensi del codice civile.
Ne consegue che l'iscrizione del cittadino nell'anagrafe dei residenti all'estero (AIRE) non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorchè il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali (Cassazione, sentenza del 1 marzo 2019, n. 6117; Cassazione, sentenza del 7 novembre 2001, n. 13803; Cassazione del 26 giugno 2003, n. 10179; Cassazione, sentenza del 15 giugno 2010, n. 14434; Cassazione, sentenza n. 24246/2011; n. 29576/2011; n. 678/2015).
L'interpretazione appena richiamata dell'articolo 2 del d.P.R. n. 917/1986 risulta in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo cui "ai fini della determinazione del luogo della residenza normale, devono essere presi in considerazione sia i legami professionali e personali dell'interessato in un luogo determinato, sia la loro durata, e, qualora tali legami non siano concentrati in un solo Stato membro, l'articolo 7, n. 1, secondo comma, della direttiva 83/182/CEE riconosce la preminenza dei legami personali sui legami professionali.Nell'ambito della valutazione dei legami personali e professionali dell'interessato, tutti gli elementi di fatto rilevanti devono essere presi in considerazione, vale a dire, in particolare, la presenza fisica di quest'ultimo nonché quella dei suoi familari, la disponibilità di un'abitazione, il luogo di esercizio delle attività professionali e quello in cui vi siano interessi patrimoniali" (Corte di Giustizia, sentenza 12 luglio 2001 in causa C- 262/99, Louloudakis, punti 52, 53 e 55; Corte Giustizia 7 giugno 2007, in causa C- 156/04, Commissione c. Grecia).
In base ai principi suddetti, è legittimo ritenere che il contribuente abbia la residenza fiscale in Italia, nonostante sia iscritto all'AIRE, in base a elementi di fatto quali, a titolo esemplificativo: la stabile residenza della famiglia in Italia; la proprietà di un immobile in Italia; l'intestazione delle utenze domestiche; l'accredito dei compensi derivanti dall'attività lavorativa prestata all'estero su conti correnti accesi presso istituti bancari italiani.
Da tali circostanze, infatti, si desume che il centro degli interessi personali ed economici del contribuente sia proprio in Italia.