La Commissione tributaria regionale per la Sicilia ha ribadito il principio secondo cui non può essere sottoposto a fermo da parte dell'Agenzia della riscossione, il veicolo del contribuente che sia strumentale alla sua attività lavorativa o all'attività di impresa (CTR Sicilia, sentenza del 21 giugno 2018, n. 2580).
Nel caso in esame, si trattava di fermo disposto su ben tre veicoli intestati ad una società, la quale ha presentato ricorso e dimostrato in giudizio che tali veicoli i veicoli erano inseriti nel "libro cespiti ammortizzabili".
Secondo i giudici, questa circostanza consente di presumere la strumentalità del mezzo all'esercizio dell'impresa e conseguentemente determina l'illegittimità del fermo.