Il Testo Unico sull'Immigrazione (Decreto Legislativo del 25 luglio 1998, n. 286) prevede all'articolo 5, comma 4, che la domanda di rinnovo va presentata:
- novanta giorni prima della scadenza se si tratta di un permesso di soggiorno di durata superiore ad un anno
- sessanta giorni prima della scadenza se si tratta di permesso di soggiorno di durata di un anno
- trenta giorni prima della scadenza nei casi restanti
Cosa comporta l'inosservanza di questi termini?
In verità la normativa vigente non prevede sanzioni particolari nè che la domanda venga rigettata.
L'importante è che la domanda sia inoltrata entro sessanta giorni dalla scadenza del permesso.
Solo in caso di presentazione della domanda di rinnovo oltre sessanta giorni dalla scadenza lo straniero sarà considerato in condizione irregolare e dovrà essere espulso con provvedimento del Prefetto (articolo 13, comma 2, lettera b, del Decreto Legislativo n. 286/98).
Anche ai fini della regolare prosecuzione del rapporto di lavoro, deve considerarsi solo questo termine di sessanta giorni.
In altre parole il datore di lavoro incorre in responsabilità penale soltanto qualora occupi alle proprie dipendenze un lavoratore che non abbia chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso.