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Guida in stato di ebbrezza: accertamento e sanzioni

Pubblicato in: Diritto penale

Come si accerta lo stato di ebbrezza e quali sanzioni si applicano. Come difendersi nel processo penale per il reato ex art. 186 C.d.S.

Cosa significa stato di ebbrezza

La guida in stato di ebbrezza è sanzionata dall'articolo 186 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada).

Affinchè sussista lo stato di ebbrezza, non è richiesta la perdita della capacità di intendere e di volere (come a volte, erroneamente, si pensa), ma semplicemente uno stato di alterazione e un rallentamento significativo della prontezza di riflessi, riconducibile all'assunzione di alcol.

Lo stato di alterazione si accerta attraverso la verifica del tasso alcolemico nel sangue: se viene accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro, il conducente si presume in stato di ebbrezza.

Al riguardo, una eventuale pregressa assunzione di farmaci, che possa avere interagito con l'alcool e determinato il superamento delle soglie consentite, non esclude di per sè la responsabilità penale. Il conducente, infatti, avrebbe comunque dovuto prudentemente evitare di mettersi alla guida dopo aver assunto i detti farmaci.  Egli, quindi, ne risponde a titolo di colpa, per mancato utilizzo dell'ordinaria diligenza e prudenza (Cassazione, sentenza del 25 ottobre 2013, n. 43729).

Come si accerta il tasso alcolemico

Lo stato di ebbrezza può essere accertato in tre modi:

  • accertamenti preliminari non invasivi: l’esito di tali accertamenti non costituisce di per sè prova dello stato di ebbrezza, ma rende solo legittimo il successivo accertamento con etilometro omologato.
  • accertamenti strumentali (etilometro): l'etilometro costituisce il modo più valido per provare lo stato di ebbrezza del conducente, a condizione che sia regolarmente omologato. L'accertamento con etilometro è possibile in caso di esito positivo dei test preliminari, in caso di incidente stradale o quando si abbia altrimenti motivo di ritenere il conducente in stato di alterazione psicofisica da alcol. Lo scontrino rilasciato dall'apparecchio è allegato all’informativa di notizia di reato come prova.
  • esame del sangue e delle urine presso le strutture sanitarie: questo accertamento è previsto per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, su richiesta della Polizia stradale.

Sanzioni

Lo stato di ebbrezza sussiste quando viene accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro.

Il legislatore ha previsto sanzioni tanto più gravi quanto maggiore è il tasso alcolemico riscontrato nel guidatore. Ad esempio, se il tasso alcolemico non supera 0,8 g/l ricorre solo un illecito amministrativo; se invece si supera la soglia di 0,8 g/l si andrà incontro ad un processo penale, perchè in tal caso sussiste un reato.

Vediamo quali sono le sanzioni in base al tasso alcolemico, secondo l'articolo 186 Codice della Strada.

Tasso superiore a 0,5 g/l e fino a 0,8 g/l

In tal caso si applica:

  • una sanzione amministrativa pecuniaria tra 532 e 2.127 Euro
  • la sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.

Tasso superiore a 0,8 e fino a 1,5 g/l

In tal caso, ricorre un reato e si aprirà un processo penale. Le sanzioni previste sono:

  • l'ammenda da 800 a 3.200 Euro e arresto fino a sei mesi;
  • la sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.

Tasso superiore a 1,5 g/l

Anche in questo caso, sussiste il reato e si aprirà un processo penale. E' prevista:

  • l'ammenda da 1.500 a 6.000 Euro e l'arresto da sei mesi ad un anno;
  • la sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata;
  • la revoca della patente in caso di recidiva nel biennio;
  • il sequestro del veicolo per tutta la durata del processo penale;
  • in caso di condanna, si applica la confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si può ottenere la restituzione della macchina attraverso i lavori di pubblica utilità o la messa alla prova.

Incidente stradale

L'aver provocato un incidente rappresenta un'aggravante speciale del reato di guida in stato di ebbrezza. Pertanto:

  • le pene sopra indicate sono raddoppiate;
  • è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato;
  • se il tasso alcolemico supera 1,5 g/l, la patente è revocata; si applica anche il sequestro e la confisca obbligatoria del veicolo.

Ulteriore conseguenza è il divieto di sostituire la pena con i lavori di pubblica utilità.

Il divieto opera anche nel caso in cui eventuali attenuanti siano state ritenute equivalenti o prevalenti sull'aggravante in questione (Cassazione, sentenza del 24 ottobre 2013, depositata il 4 dicembre 2013, n. 48534).

Nesso di causalità

Ad ogni modo, il conducente in stato di ebbrezza non deve necessariamente essere considerato responsabile del sinistro (Cassazione, sentenza del 20 ottobre 2014, n. 22238).

Lo stato di ebbrezza infatti consente soltanto di "presumere" la responsabilità dell'incidente, ma tale presunzione può essere superata dalla prova contraria, da cui risulti che le condizioni psico-fisiche del conducente, alterate per effetto dell'alcool, non hanno comunque influito nella determinazione del sinistro.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, in particolare, risultava che l'incidente era stato determinato esclusivamente dalla improvvisa immissione nella strada principale di un camion proveniente da un parcheggio privato e non anche dalle condizioni psicofisiche del veicolo che sopraggiungeva nella strada principale, il cui conducente, pur in stato di ebbrezza, riusciva comunque a frenare repentinamente senza tuttavia poter evitare l'impatto.

Risarcimento del danno come attenuante

Il risarcimento integrale del danno prima del giudizio può essere considerato come attenuante ai sensi dell'art. 62 n. 2 Codice Penale (Cassazione, sentenza del 26 febbraio n. 9323).

Ad avviso del Procuratore generale, invece, tale attenuante non sarebbe applicabile al reato in questione, poichè il bene giuridico protetto sarebbe l'incolumità pubblica e non il patrimonio o la persona direttamente danneggiata dal sinistro.

Sul punto la Cassazione afferma che, ai fini della configurabilità dell'attenuante suddetta, non è necessario prendere in esame l’oggettività giuridica del reato (che riguarderebbe appunto l'incolumità pubblica), dovendo il giudice accertare esclusivamente se l’imputato – prima del giudizio – abbia integralmente riparato il danno mediante l’adempimento delle obbligazioni risarcitorie e/o restitutorie che, ai sensi dell'art. 85 del Codice penale, trovano la loro fonte nel reato.

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