In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, con sentenza del 24 gennaio 2012 n. 933, ove si afferma che "la costituzione del fondo patrimoniale, prevista dall'articolo 167 del Codice civile, così come stabilito dall'articolo 162 del Codice civile per tutte le convenzioni patrimoniali, è opponibile ai terzi creditori esclusivamente a partire dalla data del'annotazione a margine dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, non potendosi retrodatare la produzione degli effetti alla data di proposizione della domanda di annotazione od anticiparli alla data della trascrizione effettuata ex articolo 2647 del Codice civile ed avente l'esclusiva funzione di pubblicità notizia.
Pertanto se il pignoramento immobiliare è eseguito, nelle forme dell'articolo 555 del Codice di procedura civile, prima dell'annotazione, la costituzione del fondo patrimoniale non ha effetto nei confronti del creditore pignorante e di quelli che intervengono nell’esecuzione, sussistendo l'inefficacia degli atti di disposizione del bene pignorato, prevista dall'articolo 2913 del Codice civile, che comprende non solo gli atti di alienazione in senso stretto, ma anche tutti gli atti di disposizione del patrimonio del debitore, dai quali possa comunque derivare una sostanziale della possibilità per il creditore pignorante o per i creditori intervenuti di soddisfarsi sui beni in questione.
Allo stesso risultato si perviene quando il pignoramento sia successivo all’annotazione, ma l’ipoteca sia stata iscritta in precedenza, in quanto con l’iscrizione sorge immediatamente per il creditore il potere di espropriare il bene, ex articolo 2808 del Codice civile, con prevalenza rispetto ai vincoli successivi".