Secondo la Commissione tributaria provinciale di Foggia le misure cautelari del fermo e dell'ipoteca non sono alternative (sentenza del 22 aprile 2010, n. 60).
Le relative norme, infatti, non si escludono l'un l'altra perché entrambe mirano ad impedire che il debitore sottragga l'uno (il mobile registrato) o l'altro bene (l'immobile) all'esecuzione.
Ne consegue che l'Agente della riscossione può applicare entrambe le misure per lo stesso debito, salvo per l'ipoteca il rispetto del limite minimo del debito, che deve essere pari ad almeno € 8.000,00 (tale soglia non è prevista per il fermo).