La Cassazione, in una recentissima sentenza, afferma il principio secondo il quale il Tribunale investito di un’istanza di fallimento non può procedere alla segnalazione dell’insolvenza del debitore al Pubblico Ministero – parte del procedimento, ai sensi dell’art. 7 n. 2 legge fallimentare.
Tale iniziativa, infatti, si porrebbe in contrasto con la posizione di imparzialità e terzietà che il giudice deve assumere e che perderebbe ove tale sollecitazione si traducesse nella richiesta di fallimento del medesimo Pubblico Ministero.
Ne consegue che, in caso di rinuncia del creditore all’istanza presentata, l’abrogazione dell’iniziativa d’ufficio, disposta dal d.lgs. n. 5 del 2006 ed estesa a tutti gli istituti concorsuali dal d.lgs. n. 169 del 2007, comporta l’estinzione del procedimento, divenuto a pieno titolo processo di parti(Sentenza n. 4632 del 26 febbraio 2009).
Ciò è conforme agli artt. 6 e 7 della legge fallimentare riformata, i quali hanno soppresso l'iniziativa d'ufficio per la dichiarazione di fallimento, ed hanno limitato quella del pubblico ministero al riscontro dei fatti indicati nell'art. 7 n. 1 ovvero nel caso di segnalazione del giudice nel procedimento civile, nel quale sia emersa l'insolvenza.