Affinchè l'alcotest sia valida prova dello stato di ebbrezza è necessario che lo stesso rispetti determinati requisiti tecnici.
Gli articoli 186 del Codice della strada e 379 del regolamento di attuazione, infatti, richiedono che l'accertamento tecnico venga effettuato tramite strumenti idonei (etilometri).
Inoltre è importante ricordare che Corte Costituzionale con sentenza n. 113/2015 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 45, comma 6, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.
Orbene, secondo il DPR n. 495 del 1992, articolo 379 e il disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il Ministro della Sanità, gli etilometri devono essere muniti di omologazione da parte della Direzione generale della M.T.C. che vi provvede sulla base delle verifiche e prove effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicolo in modo da verificarne la rispondenza ai requisiti prescritti.
Gli stessi apparecchi, prima della loro utilizzazione, debbono essere sottoposti a verifiche e prove secondo le procedure stabilite dal Ministero dei Trasporti, ovvero alla taratura obbligatoria annuale, il cui esito positivo deve essere annotato sul libretto dell'etilometro, con la precisazione che, in caso di esito negativo delle verifiche, lo strumento deve essere ritirato dall'uso.
In mancanza di omologazione e taratura, l’alcoltest sarebbe non attendibile (Cassazione civile, sez. VI-2, ordinanza n. 1921/2019).
Una ulteriore regola da osservare in sede di acceramento dell'ebbrezza alcolica, è l'effettuazione di almeno due alcoltest a distanza di cinque minutim che devono dare esiti concordanti (articoli 186 del Codice della strada e 379 del regolamento di attuazione).